IMPRESE

Esame delle tutele previste dal decreto “Cura Italia” con riguardo alle IMPRESE - emanato a seguito delle difficoltà economiche derivate a causa della pandemia da corona virus -

  1. PRESTITI = lo Stato fornirà una garanzia per prestiti sino a 5 milioni di euro, per sostenere investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento (limite temporale, 9 mesi a partire dal provvedimento stesso)
  2. E’ STATO ISTITUITO IL FONDO MADE IN ITALY = da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onde potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
  3. LIQUIDITA’ = in favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza coronavirus, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stata autorizzata a concedere liquidità (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ 80 % per cento dell’esposizione assunta. 
  4. SOSTEGNO FINANZIARIO = Le PMI (Piccole e Medie Imprese) potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33 % dei prestiti erogati per :
  • aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto. Gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non potranno essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • i contratti di prestito non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 saranno prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale - anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie -, SARÀ SOSPESO sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione SARÀ DILAZIONATO, UNITAMENTE AGLI ELEMENTI ACCESSORI E SENZA ALCUNA FORMALITÀ, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti ; sarà inoltre, facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
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Avv. Stefania Zarba Meli

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