Autodichiarazioni mendaci
Nelle zone arancioni, estese a tutta la penisola (in virtù dell’art. 1 del DPCM 9 marzo) è prescritto (art. 1, c. I, lettera “a”) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, come pure all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da particolari circostanze - appositamente previste dalla Autorità – che debbono essere dichiarate sulla autocertificazione all’uopo predisposta dal Viminale (cfr. il portale istituzionale).
Le circostanze previste sono:
-COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE – SITUAZIONI DI NECESSITA’ – MOTIVI DI SALUTE–
Le sanzioni stabilite al fine di evitare gli spostamenti sono le seguenti :
- il combinato disposto dell'art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2 (che fa riferimento ai reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali)
- art. 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni.
Tra le varie previsioni della direttiva del 9 marzo (che la finalità di attuare i controlli nelle zone a “contenimento rafforzato” ) vi è anche che :
- la veridicità delle attestazioni contenute all’interno della autocertificazione (per gli spostamenti) potrà essere verificata anche con successivi controlli;
- la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (art. 650 c.p. “Inosservanza di un provvedimento di un’autorità”), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave;