Quando è possibile la coltivazione domestica di cannabis
La sentenza n. 12348 /2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale (pubblicata il 16.04.2020), è intervenuta a far nuovamente luce su un tema altamente dibattuto in diritto. Ovvero se sia reato o meno coltivare in casa, piante di cannabis.
I contrasti interpretativi sul punto, inerivano al fatto se la pianta fosse di per sé, ovvero per la propria natura, idonea ad “attentare” al bene salute, costituzionalmente tutelato, oppure se la medesima - anche se per attitudine possa produrre sostanza drogante -, non debba necessariamente essere “incriminata” come responsabile della configurabilità del reato di coltivazione di piante da stupefacente.
Ebbene per porre termine a detto contrastante orientamento, la Suprema Corte ha stabilito che seppure il citato reato di coltivazione di piante da stupefacente sia in senso lato configurabile dal semplice possesso di una tipologia di pianta atta a produrre una sostanza drogante, è pur vero che qualora le attività di coltivazione siano svolte in forma domestica ed abbiano piccole dimensioni (di talchè ne se possa ricavare una produzione minima e quindi non commerciabile, ma utilizzabile solo per uso personale) esse non possano essere riconducibili dall’ambito di applicazione della norma penale. Gli ermellini hanno anche specificato che nel caso in cui trattasi di coltivazione domestica destinata all’autoconsumo le sanzioni previste dal Testo unico sulle droghe (Dpr 309/1990) all’art. 75 non si applicano, in quanto non sarebbe un comportamento penalmente rilevante.
In particolare il reato e la sua punizione, intervengono sulla base di una “graduazione” che dovrà essere operata caso per caso dal giudice che dovrà valutare se : la coltivazione è domestica oppure ad uso industriale, se è per autoconsumo o meno, se nel caso di coltivazione “industriale” lo stato di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente per mancanza di offensività in concreto".
In sintesi, se la pianta sia appartenente ad una specie botanica atta a produrre sostanza stupefacente, sarebbe di per sé stessa riconducibile nell’ambito di applicazione della norma penale, ma se in concreto il giudice verificherà che la coltivazione : è di piccole dimensioni (ovvero è costituita da poche piante idonee a produrre un quantitativo infinitesimale di droga) e quindi piantata per “uso domestico”, oppure se le modalità di coltivazione possono far logicamente pensare che non si otterrà produzione (o se ad esempio le piante si dimostrano inadeguate a maturare o a produrre sostanze droganti), la punibilità potrà essere esclusa.
E’ bene comunque ricordare che in ogni caso, la "detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo". Per cui per evitare detta illiceità sarà necessario provare quanto previsto dall’art. 73 (Testo Unico droghe), ovvero la "tenuità del fatto" e la "lieve entità".