DIVORZIO ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX CONIUGE
Riduzione assegno divorzile
Le ultime pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 3661 e 3662 del 2020) hanno fornito degli ulteriori orientamenti in merito alla attribuzione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge in caso di divorzio (con riferimento alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con legge n. 74/1987).
In particolare con l’ordinanza n. 3661 è stato ancora una volta specificato che per ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio, l’ex coniuge è tenuto a dimostrare di essersi adoperato in ogni modo nella ricerca di una occupazione, fornendo di sé una immagine di persona responsabile e concreta che è in grado – facendo leva sulle proprie potenzialità operative – di poter costruire una propria posizione professionale che gli consenta di poter soddisfare le proprie esigenze di vita. Depone dunque a sfavore dell’ex coniuge, un atteggiamento attendista e poco attivo, che ingiustificatamente andrebbe a gravare sul coniuge più abbiente. La Suprema Corte infatti, per riconoscere e quantificare l’assegno di divorzio, ritiene sia necessario ed opportuno tenere in considerazione "le capacità dell'ex coniuge di procurarsi i mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali”. Nel caso de quo, alla ex consorte è stato ridotto l’assegno divorzile per non aver provato di essersi attivata nel ricercare un lavoro.
Con l’ordinanza n. 3662 invece, la Corte condividendo il pronunciamento della Corte di Appello, ha rigettato il ricorso di una donna che si era vista ridurre l’assegno divorzile proprio sulla base del fatto che essa non avesse dimostrato di trovarsi nella impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento “per motivi oggettivi”. Nel caso in esame la Corte pur avendo ravvisato la necessità di concedere l’assegno di mantenimento sulla base “della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.", ha in ogni caso ritenuto giusta la decisione del giudice di seconde cure, relativa alla riduzione dell’assegno, in quanto nel corso del tempo l’ex marito si era visto diminuire i propri emolumenti, mentre l’ex moglie oltre ad aver ricevuto una eredità, non aveva fornito prova di essersi attivata concretamente nel reperire una occupazione.
In conclusione gli Ermellini hanno ancora una volta evidenziato che il diritto all’assegno divorzile non nasce in modo automatico a seguito della disparità economica degli ex coniugi, ma deriva dall’accertamento sia “dell’inadeguatezza dei mezzi” di sostentamento dell’ex coniuge richiedente, sia dalla manifesta ed oggettiva impossibilità di procurarseli. Quindi nel caso in cui il predetto richiedente possegga delle “effettive potenzialità professionali”, questi dovrà provare di aver intrapreso le giuste iniziative volte alla ricerca di una occupazione.