LAVORO

Esame delle tutele previste dal decreto “Cura Italia” con riguardo al LAVORO - emanato a seguito delle difficoltà economiche derivate a causa della pandemia da corona virus

Sulla base del nuovo decreto è importante rilevare che sono state previste le seguenti tutele:
  1. E’ STATA RICONOSCIUTA la priorita’ nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita’ - “LAVORO AGILE” - a tutti i lavoratori del settore privato affetti da  gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa. Nel qual caso, i datori di lavoro saranno tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare detto familiare disabile, sia un minore, la modalità di lavoro agile non potrà essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
  2. E’ STATO PREVISTO UN SPECIFICO CONGEDO - a decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni -, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni. Congedo per il quale, sarà riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. In alternativa a detta categoria di lavoratori è stata concessa la possibilità di scegliere di percepire un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting – con un limite massimo di spesa di €. 600,00 -. 
  3. LEGGE 104 : è stato incrementato di ulteriori 12 giorni – sia per il mese di marzo che di quello di aprile 2020 -, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito (coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, L. 104/1992).
  4. E’ STATO PREVISTO UN PREMIO PARI AD €. 100,00 PER IL MESE DI MARZO 2020 (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede) : per tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente - che abbiano un reddito complessivo di importo non superiore ad €. 40.000,00 – che  continuano a lavorare presso la loro sede. Premio questo, che non concorre alla formazione del reddito. 
  5. E’ STATA CONCESSA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI : con riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
  6. E’ STATO PREVISTO UN SPECIFICO CONGEDO INDENNIZZATO DAL LAVORO : per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato, a decorrere dal 5 marzo 2020. L’erogazione di tale indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, saranno a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
  7. QUARANTENA : Il periodo trascorso in quarantena con (sorveglianza attiva) o in permanenza domiciliare fiduciaria (con sorveglianza attiva) dai lavoratori del settore privato, sarà equiparato a quello di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto

 

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Avv. Stefania Zarba Meli

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