Per contenzioso tributario s’intende un processo che ha per oggetto una controversia tra il contribuente – ovvero colui che con il pagamento delle tasse “deve” contribuire al finanziamento delle casse dello Stato -, ovvero il Fisco e l'insieme delle strutture amministrative che si occupano della gestione delle entrate di uno Stato.
In Italia il processo Tributario è regolato dal Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il quale, all'articolo 1, comma 2, recita: ”i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Quando il contribuente ritiene infondato o illegittimo un atto (una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o di liquidazione…) emesso nei suoi confronti, può presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria per chiederne l’annullamento parziale o totale. Infatti le Commissioni Tributarie hanno potere decisionale su tutte le controversie in materia di tributi di ogni genere e specie (anche di natura catastale quali quelli concernenti il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale) e sulle controversie relative all’imposta o al canone comunale, sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Per le controversie tributarie ci sono tre gradi di giudizio :
Intraprendere un processo tributario, spesso comporta costi aggiuntivi determinati dall’obbligo di farsi assistere da un avvocato per le cause di importo superiore ad €. 3.000,00 e dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza. Se le controversie non superano il valore di €. 20.000,00, invece, il ricorso produrrà anche gli effetti del reclamo e come tale una rideterminazione degli importi dovuti.
Il procedimento tributario ha inizio con la proposizione dinnanzi alla Commissione Provinciale competente, di un ricorso che deve essere notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto stesso (avviso di accertamento, oppure avviso di iscrizione ipotecaria, ecc.) da parte del contribuente, attraverso:
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, allegando all’atto di costituzione la nota di iscrizione a ruolo del ricorso nel relativo Registro Generale. Il ricorso comporta il versamento (provvisorio o parziale), della somma richiesta dall’atto impugnato che poi in caso di accoglimento verrà rimborsata d’Ufficio per la parte eccedente e comunque l’art. 70 del Decreto n. 546/1992 prevede che il contribuente, in caso di mancato rimborso, possa agire nei confronti della competente Commissione Tributaria Provinciale o Regionale.
E’ noto che il processo tributario si riferisce a materia assai “delicata”, in quanto esso prevede l’impugnazione da parte del contribuente degli atti emanati dall’Amministrazione finanziaria, la quale, però, ha il potere di emettere atti vincolanti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, se questi non vengano tempestivamente impugnati dal loro destinatario. Pertanto è più che mai auspicabile, necessaria ed urgente una riforma della giustizia tributaria al fine di :
Il citato Disegno di legge prevede inoltre, “la creazione di Tribunali tributari (di 1° grado) e di Corti di Appello Tributarie (di 2° grado) che andrebbero a sostituire rispettivamente le vigenti Commissioni Tributari Provinciali e Regionali”, e “Nella nuova architettura della Giustizia Tributaria ci sarebbe anche una Sezione Tributaria della Cassazione con 5 sotto-sezioni, atteso il notevole contenzioso pendente nella Suprema Corte di Cassazione”. Esso prevede anche un’equiparazione del processo tributario a quello civile, Giudici a tempo pieno, professionalmente competenti, che possano godere di un compenso economico dignitoso, un Giudice unico per controversie al disotto di una certa cifra, l’introduzione di prove testimoniali, di contraddittorio, della parità degli strumenti a disposizione, della terzietà dei giudici… solo per citare alcune delle novità previste da tale riforma che dovrebbe essere mossa anche da un altro importante obiettivo :
Una riforma strutturale della giurisdizione tributaria presuppone, inevitabilmente, l’azzeramento di quasi mezzo milione di liti che coinvolgono circa 21 milioni di contribuenti. Infatti obiettivo di questa pacificazione fiscale è quello di definire “bonariamente” i rapporti delle liti tributarie partendo dall’accesso della Guardia di Finanza fino ad arrivare all’ultimo grado di giudizio del processo tributario e poi da lì giungere all’inevitabile riforma strutturale del processo tributario.
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