Diritto tributario

INGEGNERIA FISCALE

Quando si riferiscono al Fisco i concetti di evasione ed elusione sono considerati sinonimi. In realtà essi indicano due comportamenti nei confronti dello Stato completamente differenti. 

L’evasione fiscale comprende tutti quegli atti vietati dalle leggi tributarie, quindi illeciti, finalizzati alla riduzione o alla completa eliminazione delle tasse. 

L’elusione fiscale, invece, riguarda quei comportamenti diretti ad ottenere un prelievo tributario minore di quello previsto o dilazionato nel tempo, ma entrambi nel rispetto totale delle leggi. 

Ultimamente si assiste alla sempre maggiore diffusione dell’Ingegneria fiscale, una “materia” praticata da professionisti che, specializzandosi nello studio dei diversi regimi tributari dei paradisi fiscali e dei paesi a bassa imposizione tributaria, indicano ai loro clienti i comportamenti da tenere per pagare meno tributi, in quanto la normativa fiscale di molti Stati consente vantaggi solo ad alcune categorie di soggetti. 

Il fenomeno dell’elusione decisamente in crescita e riguardante soprattutto  i soggetti più ricchi, ha determinato la comparsa di norme antielusive che però comportano grandi costi amministrativi, nonché complicate controversie giudiziarie : non è facile riuscire a riconoscere se un’operazione commerciale sia legittima in presenza di un tentativo di aggiramento della norma fiscale !  

Il transfer pricing ad esempio è una delle principali operazioni di elusione fiscale. 

Si tratta di una tecnica diretta a trasferire  reddito da un Paese ad un altro, mediante l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti. Di solito la migrazione del reddito avviene verso gli Stati a bassa fiscalità (paradisi fiscali), per godere di un minore carico tributario. Il nostro ordinamento regola il transfer pricing all'articolo 110, comma 7, del TUIR, il quale disciplina la determinazione del prezzo appropriato nel trasferimento della proprietà di beni o servizi intangibili, attraverso operazioni infra-gruppo e cioè che intercorrono tra due imprese collegate residenti in Paesi a fiscalità diverse (cross-border), come nel caso delle due controparti di una multinazionale. In questo modo si accerta se le operazioni infra-gruppo siano state compiute nel rispetto del principio di libera concorrenza (arm’s length principle), cosicchè il prezzo delle operazioni commerciali tra imprese associate equivalga a quello che sarebbe pattuito in un mercato libero tra imprese indipendenti, ma nelle medesime condizioni.

Situazione ben diversa si verifica nel caso di  “riciclaggio di denaro sporco” : quando gli introiti derivanti da operazioni illecite, vengano fisicamente trasportati in altri Paesi e depositati in istituti di credito di “paradisi bancari” o utilizzati in holding localizzate presso i “paradisi finanziari” che poi li  investiranno sul mercato mobiliare e immobiliare.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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