L’art. 182 ter della Legge Fallimentare prevede per le imprese in difficoltà finanziaria, la possibilità di abbattere i loro debiti con il Fisco mediante quella che viene denominata “transazione fiscale e contributiva”. In sostanza trattasi di che accordi da stipulare con i concessionari preposti alla riscossione dei tributi quali l’Agenzia delle Entrate Riscossioni o Sorit (ex Equitalia).
La legge consente all’impresa in crisi, per scongiurarne il fallimento, quello che si chiama : concordato preventivo che è uno strumento rivolto non solo a tutelare l’imprenditore che si trovi in stato di difficoltà (e i di lui creditori), ma anche a favorire il risanamento e la continuazione dell’attività dell’impresa, evitando così l’onerosa procedura fallimentare.
Il concordato preventivo è disciplinato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge n.155 del 19/10/2017 che ne prevedono tre tipi :
L’articolo 161 della Legge Fallimentare stabilisce che al concordato preventivo si accede mediante ricorso sottoscritto dal debitore, nel caso di imprenditore individuale, e da un professionista abilitato incaricato dallo stesso. Se la richiesta di concordato viene avanzata da una società, in questo caso la proposta e le condizioni, dovranno essere approvate dagli amministratori o dai soci, a seconda se si tratti rispettivamente di una società per azioni o di persone.
Presupposti per la procedura di concordato preventivo - oltre a come già detto, la presenza di una chiara situazione di insolvenza o di crisi - sono i seguenti :
L’imprenditore infatti, anche se in difficoltà economica non può ricorrere al concordato se non abbia soddisfatto almeno una delle tre precedenti condizioni. Si precisa che le imprese agricole non possono ricorrere al concordato.
Il ricorso richiede la presentazione di specifici documenti quali :
Si ha il concordato preventivo in bianco, quando l’imprenditore presenta un ricorso allegando alla domanda soltanto i bilanci che riguardano gli ultimi 3 esercizi e la lista dei creditori e dei crediti spettanti a ciascuno di questi ultimi. In questo caso la documentazione rimanente, piano di rientro compreso, potrà essere presentata, a discrezione del giudice, entro un periodo che va dai 60 ai 90 giorni, prorogabile di altri 60 giorni, qualora ricorrano motivi urgenti.
Una volta ricevuta tutta la documentazione prevista, il Tribunale deciderà circa l’ammissibilità o meno del concordato, in caso favorevole procederà a nominare il giudice delegato e il commissario giudiziale, a fissare le date per il voto dei creditori, a ordinare l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese ed infine, ad ordinare al debitore il versamento - entro il termine di 10 giorni -, di una somma a copertura della procedura.
Nel caso in cui invece il Giudice giudicasse inammissibile il ricorso, il Tribunale aprirà la procedura di liquidazione giudiziale.
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