Diritto tributario

IL CONCORDATO PREVENTIVO E IN BIANCO

L’art. 182 ter della Legge Fallimentare prevede per le imprese in difficoltà finanziaria, la possibilità di abbattere i loro debiti con il Fisco mediante quella che viene denominata “transazione fiscale e contributiva”. In sostanza trattasi di che accordi da stipulare con i concessionari preposti alla riscossione dei tributi quali l’Agenzia delle Entrate Riscossioni o Sorit (ex Equitalia). 

La legge consente all’impresa in crisi, per scongiurarne il fallimento, quello che si chiama : concordato preventivo che è uno strumento rivolto non solo a tutelare l’imprenditore che si trovi in stato di difficoltà (e i di lui creditori), ma anche a favorire il risanamento e la continuazione dell’attività dell’impresa, evitando così l’onerosa procedura fallimentare. 

Il concordato preventivo è disciplinato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge n.155 del 19/10/2017 che ne prevedono tre tipi :

  1. il concordato con cessione dei beni : in tal caso l’imprenditore può liquidare i debiti mediante la cessione dei beni che costituiscono il patrimonio mobiliare o immobiliare dell’impresa;
  2. il concordato con assunzione in garanzia : che ha lo scopo di preservare le attività aziendali. Ovvero colui che se ne assume l’onere, deve assolvere all’impegno preso nel piano di rientro, come nel caso del contratto di affitto di azienda;
  3. il concordato con continuità aziendale : che tende a favorire la continuità della attività conservando i livelli di occupazione ed evitando la chiusura dell’azienda. Esso, infatti, può essere portato avanti dallo stesso imprenditore che ha aperto la relativa procedura o da un soggetto terzo. 

L’articolo 161 della Legge Fallimentare stabilisce che al concordato preventivo si accede mediante ricorso sottoscritto dal debitore, nel caso di imprenditore individuale, e da un professionista abilitato incaricato dallo stesso. Se la richiesta di concordato viene avanzata da una società, in questo caso la proposta e le condizioni, dovranno essere approvate dagli amministratori o dai soci, a seconda se si tratti rispettivamente di una società per azioni o di persone. 

Presupposti per la procedura di concordato preventivo - oltre a come già detto, la presenza di una chiara situazione di insolvenza o di crisi - sono i seguenti :

  • nei tre esercizi precedenti il deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività, abbia avuto un attivo patrimoniale annuo lordo non superiore ai 300.000,00 euro;
  • nei tre esercizi precedenti  abbia avuto ricavi inferiori ai 200.000,00 euro annui;
  • nei tre esercizi, l’ammontare dei suoi debiti non abbia mai superato i 500.000,00 euro.

L’imprenditore infatti, anche se in difficoltà economica non può ricorrere al concordato se non abbia soddisfatto almeno una delle tre precedenti condizioni. Si precisa che le imprese agricole non possono ricorrere al concordato. 

Il ricorso richiede la presentazione di specifici documenti quali :

  • una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa;
  • l’elenco dei nomi dei creditori con la specifica dei crediti di ognuno di essi ;
  • l’elenco di tutti coloro che sono titolari o vantano diritti di proprietà sui beni del debitore ;
  • il valore dei beni di proprietà di eventuali soci responsabili illimitatamente e l’indicazione dei creditori particolari ;
  • uno stato estimativo ed analitico dell’attività aziendale;
  • un piano di rientro che indichi le tempistiche e i modi mediante i quali l’imprenditore si impegni ad adempiere alla proposta ;
  • una relazione, da parte di un professionista estraneo all’impresa, che attesti l’autenticità della documentazione presentata e dello stato dell’azienda ed inoltre, che certifichi la fattibilità del piano di rientro.

Si ha il concordato preventivo in bianco, quando l’imprenditore presenta un ricorso allegando alla domanda soltanto i bilanci che riguardano gli ultimi 3 esercizi e la lista dei creditori e dei crediti spettanti a ciascuno di questi ultimi. In questo caso la documentazione rimanente, piano di rientro compreso, potrà essere presentata, a discrezione del giudice, entro un periodo che va dai 60 ai 90 giorni, prorogabile di altri 60 giorni, qualora ricorrano motivi urgenti. 

 

Una volta ricevuta tutta la documentazione prevista, il Tribunale deciderà circa l’ammissibilità o meno del concordato, in caso favorevole procederà a nominare il giudice delegato e il commissario giudiziale, a fissare le date per il voto dei creditori, a ordinare l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese ed infine, ad ordinare al debitore il versamento - entro il termine di 10 giorni -, di una somma a copertura della procedura.  

Nel caso in cui invece il Giudice giudicasse inammissibile il ricorso, il  Tribunale aprirà la procedura di liquidazione giudiziale.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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