Volontaria giurisdizione

La legge italiana per Volontaria Giurisdizione intende una serie di procedimenti differenti tra loro,  diretti  non a risolvere vere e proprie controversie, ma rivolti alla gestione di un negozio o di un affare che richiede necessariamente l’intervento del giudice. Questi si pone come soggetto terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti per la costituzione di un determinato rapporto giuridico, ogni qualvolta la legge non permetta al privato cittadino di provvedervi in modo autonomo. Si tratta di un’attività funzionalmente e strutturalmente di tipo amministrativo, pertanto i provvedimenti che da essa scaturiscono possono essere revocati o modificati, essendo emessi in base ad una valutazione di opportunità che può mutare nel tempo. La forma processuale è quella prevista per i procedimenti in camera di consiglio.

Lo studio Zarba Meli in ambito di Volontaria Giurisdizione rivolge la sua competenza e assistenza ai procedimenti inerenti a:

  • Beni ereditati : 
  • accettazione di eredità con beneficio di inventario,  autorizzazione all’apposizione di sigilli ai beni ereditati, fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità, redazione dell’inventario dell’eredità, nomina di un curatore per la liquidazione dell’eredità, rinuncia all’eredità, alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.

  • Fallimento e procedure concorsuali:
  •  istanza di fallimento, dichiarazione di insolvenza dell’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, approvazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

  • Tutela e protezione di persone, minori e incapaci:
  • interruzione di gravidanza di una minore, esercizio di un’impresa di un minore emancipato, nomina di un curatore dell’inabilitato, nomina di un tutore dell’interdetto, nomina di un amministratore di sostegno, autorizzazione al trapianto di organi fra viventi, convalida, proroga o revoca del trattamento sanitario obbligatorio, riabilitazione del debitore protestato, violazione delle norme di privacy.

  • Famiglia e persone:
  • autorizzazione alla celebrazione del matrimonio tra affini in linea diretta, nomina di un curatore per il matrimonio di un minore d’età, compimento di atti di straordinaria amministrazione in caso di assenza o impedimento di un coniuge, adozione di maggiorenni, opposizione al provvedimento di diniego del ricongiungimento familiare, separazione consensuale, i cambiamenti di sesso in assenza di intervento chirurgico disciplinati dalla legge 164 del 1982  “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” (RCS o SRS), procedimenti questi ultimi per i quali lo Studio Zarba Meli offre un qualificatissimo supporto e sostegno psicologico, volto al superamento dei vari ostacoli che si frappongono sino al raggiungimento del risultato desiderato.

  • LEGGE 164/1982 (RCS o SRS).

  • Il sesso è fondamentale per la vita di ogni persona e soprattutto determina i suoi rapporti con gli altri.

    Il Transessualismo, è il fenomeno caratterizzato dalla dissociazione tra la struttura biologica di una persona e la sua identità sessuale, intesa come consapevolezza di appartenenza a un sesso diverso da quello anatomico. In passato la giurisprudenza negava la possibilità di modificare il sesso con interventi chirurgici, sostenendo il principio dell’immodificabilità dell’atto di nascita, ma tale preclusione fu considerata incostituzionale perché lesiva del diritto all’identità personale.  La L. 14 aprile 1982 n. 164 ha riconosciuto che il Tribunale può autorizzare, con sentenza, i trattamenti medico-chirurgici necessari per il mutamento di sesso, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Tale legge con il D.Lgs. 150/11, sancisce le modalità per la rettificazione dell’attribuzione di sesso e del nome per le persone transessuali, ma può succedere che l’intervento chirurgico diventi “forzato” in quanto potrebbe venire a rappresentare una condizione senza la quale la legge non riconoscerebbe l’identità stessa della persona. Di recente è stata giudicata incostituzionale la caducazione automatica degli effetti civili del matrimonio in conseguenza della rettificazione del sesso di uno dei due coniugi, in quanto darebbe origine ad un “divorzio imposto”.

    Solo di recente e mettendo in discussione una prassi giurisprudenziale pluriennale, con le sentenze della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e della Corte Costituzionale n. 221, i Tribunali italiani hanno cambiato orientamento, concedendo la rettificazione di sesso anche a persone in transizione che hanno rifiutato l’intervento demolitivo agli organi genitali.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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