1. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
si ha la successione testamentaria in presenza di un testamento che, secondo il nostro codice civile, è un atto revocabile e personale, che permette di poter disporre dei propri beni dopo la morte. La libertà del testatore di disporre per l’intero patrimonio trova un limite nella presenza di parenti stretti nel qual caso, infatti, potrà disporre solo di una parte del suo patrimonio. Sono vietati :
Il nostro Ordinamento prevede:
2. SUCCESSIONE LEGITTIMA
(ab intestato) si verifica quando il defunto non ha redatto alcun testamento, oppure quando, pur avendo lasciato un testamento, questo sia nullo o annullato ovvero non riguardi l’intero patrimonio del de cuius, ma solo una parte dei suoi beni. Con la successione legittima non è il defunto a decidere come sarà distribuito il suo patrimonio, ma sarà la legge stessa ad occuparsene. Se manca il testamento sono le norme vigenti a decidere a chi spetti l’eredità, essa considera soggetti successibili, capaci di ereditare : il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.
All’interno dei soggetti successibili, la legge fa una distinzione tra :
- eredi legittimari, che hanno sempre diritto all’eredità, quali i figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio se la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata), il coniuge e , in assenza di figli, anche gli ascendenti;
- eredi legittimi (ascendenti e collaterali, altri parenti, lo Stato) che, invece, possono ricevere l’eredità e venire in successione solo in casi specifici. Nella successione legittima, in presenza di eredi legittimari, la legge stabilisce che se il defunto non era coniugato, la sua eredità verrà divisa in parti uguali tra tutti i suoi discendenti legittimi, adottivi, nati fuori dal matrimonio e naturali. Quando all’eredità concorre anche il coniuge, la legge stabilisce che a questo spetti la metà delle quote ereditarie se concorra con un solo figlio, avrà diritto ad un terzo dell’eredità in presenza di più figli. Gli eredi legittimi possono ereditare solo nei casi tassativamente previsti dalla legge :
3. SUCCESSIONE NECESSARIA
tutela quei membri della famiglia (eredi legittimari o necessari) che hanno avuto rapporti più stretti con il defunto. Pertanto, anche in presenza di testamento, il de cuius potrà disporre solo di una parte del suo patrimonio : la quota disponibile, l’altra parte spetterà necessariamente ai legittimari : quota legittima o riservata. Questo per evitare che il testatore possa dimenticare o addirittura diseredare gli eredi necessari. Tuttavia la donazione o il testamento che ledono i diritti degli eredi legittimari, sono considerati atti validi ed efficaci fino al momento in cui l’erede “danneggiato” non agisca in giudizio con l’azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Per diseredazione si intende una disposizione testamentaria con cui il testatore può disporre di escludere un erede dalla propria successione. La dottrina, attualmente, risulta ancora divisa sulla possibilità di diseredare un erede legittimario, che potrebbe sempre ricorrere all’azione di riduzione. Oggi lo strumento più efficace per “diseredare” un figlio resta il legato sostitutivo di legittima, a cui il testatore può ricorrere in sostituzione della legittima e il valore del quale può essere indipendente da quello della quota legittima. Pertanto se il legittimario, beneficiario di tale legato, volesse ricorrere all’azione di riduzione dovrebbe prima rinunciare al legato sostitutivo.
La dichiarazione di successione della persona defunta è una dichiarazione che gli eredi e i legatari sono obbligati a presentare, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte del contribuente. Se ci sono immobili è necessario procedere alla loro voltura catastale a favore di eredi e legatari nel rispetto delle nuove proporzioni.
L’eredità comporta l'acquisizione dei beni di proprietà della persona deceduta, tuttavia l’erede subentra al defunto anche nelle passività o nei debiti eventualmente dovuti ad imposte non pagate. Pertanto un’eredità deve essere accettata espressamente o tacitamente. L’accettazione espressa avviene attraverso un apposito atto notarile. L’accettazione tacita comporta, invece, il compimento da parte dell’erede di un atto che potrebbe essere compiuto solo ed esclusivamente da un erede come, per esempio, la vendita di un bene del defunto. Onde evitare che un’eredità possa recare danno agli eredi, il nostro Ordinamento prevede la rinuncia all’eredità e l’accettazione con beneficio d’inventario. La rinuncia non sempre risolve il problema. Infatti, se il rinunciante ha figli, ancor più se minori, questi gli subentreranno in qualità di eredi, andando incontro così a problemi anche maggiori di quelli che il genitore avrebbe voluto evitare con la sua rinuncia. Invece, l'accettazione con beneficio d’inventario permette di mantenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede ed inoltre fissa un limite alla responsabilità dell’erede per i debiti del defunto, in questo caso, infatti, l’erede risponde solo entro i limiti del valore di quanto ha ricevuto.
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