Il termine “Responsabilità” indica l’obbligo di rispondere per le conseguenze causate dalla propria condotta illecita - omissiva o commissiva – da chi abbia violato una norma.
Si parla di responsabilità amministrativo-disciplinare quando la violazione riguardi norme attinenti al servizio prestato, ai doveri d'ufficio e alle regole del Codice Deontologico. In questi casi il trasgressore ha l’obbligo di sottostare alle sanzioni stabilite dall’Ente a cui appartiene, che partono dalla censura fino ad arrivare nei casi più gravi alla destituzione dal rapporto di lavoro, oppure alle sanzioni stabilite dall’Ordine professionale e in questo caso si parte dal richiamo fino alla radiazione dall’Albo dell’Ordine di appartenenza.
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un'attività sanitaria (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetrici…) per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all'attività stessa.
Si parla di “colpa medica”, che comporta una responsabilità penale, in quei casi in cui il medico o l’operatore sanitario nello svolgimento del proprio lavoro, abbiano causato colposamente, per imprudenza o negligenza, una lesione personale o addirittura la morte della persona assistita, come nel caso di un errato trattamento chirurgico che provochi un danno o il decesso del paziente. Con la legge 24/2017, c.d. legge Gelli, è stato ridefinito il settore della responsabilità medica nel tentativo di prevenire e ridurre malasanità ed errori medici, partendo dalla necessità di:
Nel tentativo di garantire la sostenibilità del sistema, è stato istituito l’obbligo di assicurazione, per i medici libero professionisti e per tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, per la responsabilità civile verso terzi (anche per il personale sanitario dipendente) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.
In ambito di responsabilità sanitaria, la legge Gelli ha introdotto un regime a “doppio binario” :
Questo nuovo “regime” induce i pazienti vittime di malasanità a rivolgere le proprie richieste di risarcimento non più al medico dipendente, ma alle strutture sanitarie quali Ospedali, Case di Cura, ecc..
Via Rocca Sinibalda 10 - 00199 Roma Tel. 06 86213991 | Tel. e Fax 06 86217288 | Mobile 348 70 61 388 mail :Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Copyright 2015 Studio Legale Stefania Zarba Meli | Tutti i diritti riservati | P.IVA 07256481008
Web design: Visual.it