(nozioni generali) Secondo la definizione del Dizionario Italiano “Di Mauro” il patrimonio familiare è quel “complesso di beni immobili o titoli di credito costituito dai coniugi o da terzi, per predisporre un patrimonio destinato al sostentamento della famiglia”. In realtà oltre ai beni immobili ed ai titoli di credito, il patrimonio può comprendere anche denaro, beni mobili, mobili registrati (veicoli e motoveicoli), etc..
Il fondo patrimoniale è lo strumento più noto e più diffuso atto a difendere il patrimonio della famiglia, poiché tramite esso i creditori personali di uno dei fondatori non possono aggredirlo in nessun modo. Vi sono però due eccezioni : se il fondo è stato costituito con finalità fraudolente oppure se non è finalizzato al soddisfacimento di bisogni familiari, può essere “attaccato” dai creditori.
La famiglia che però può avvalersi di detto strumento non può essere una famiglia “di fatto”, ma solo quella costituita sulla base di un matrimonio (solo i coniugi possono costituirlo). Infatti per produrre quello che viene chiamato “l’effetto segregativo” nei confronti dei terzi, è necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Il fondo termina con la dissoluzione del vincolo matrimoniale, ovvero : a seguito di divorzio o morte di uno dei coniugi. Altrimenti il fondo può essere sciolto per mutuo consenso delle parti (dietro però autorizzazione giudiziale).
I beni che possono essere inclusi all’interno del fondo, possono essere solamente quelli “vincolabili” come : i beni immobili, i beni mobili registrati e i titoli di credito. Tra i beni che possono far parte del fondo ci sono :
Non possono invece farne parte né il denaro, né gli assegni bancari o le cambiali (questi ultimi perché titoli di credito non nominativi), oggetti preziosi come monete antiche, opere d’arte, collezioni, monili.
Il trust è un istituto di matrice anglosassone, disciplinato dalla Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89. Il nostro ordinamento – che non lo regolamenta -, si è limitato a ratificare lo schema negoziale della citata Convenzione. Rispetto agli altri istituti a tutela del patrimonio, il trust si differenzia per essere uno strumento con una maggiore possibilità d’azione e di impiego, in quanto vi si può conferire qualunque bene (anche denaro o semplici beni mobili).
Nella struttura del trust sono presenti solitamente tre figure:
Vi è poi la figura eventuale del cd. Guardiano, che è colui il quale può essere preposto dal settlor al controllo dell’attività del trustee e del rispetto del vincolo di destinazione.
L'effetto “segregativo”, ovvero la produzione di effetti nei confronti dei terzi, per il trust si configura tramite la trascrizione presso i registri immobiliari o mobiliari competenti. Mentre – per i titoli di credito nominativi in trust – nell’ annotazione del vincolo nei registri dell’emittente o degli intermediari finanziari. Quanto ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, conferiti in trust, si dovrà ricorrere alla regola tradizionalmente nota come “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c..
Il vincolo di destinazione è un istituto di recente introduzione che consente alle persone fisiche di vincolare un determinato bene od un gruppo di essi ad uno scopo specifico. Al vincolo possono ricorrere anche le famiglie di fatto - che non possono accedere al fondo patrimoniale – in effetti la norma si presta anche ad essere usata nel corso delle crisi famigliari, ad esempio in sede di separazione e divorzio, per adempiere agli obblighi di mantenimento verso coniuge e figli.
Il vincolo di destinazione può essere costituito anche da un unico soggetto e la sua durata deve essere prefissata in un limite non eccedente i novant’anni o la vita della persona beneficiata.
All’interno del vincolo di destinazione possono essere inclusi solo beni immobili o mobili registrati (autovetture, motocicli e veicoli in genere).
Il vincolo di destinazione permette l’opponibilità ai terzi degli atti pubblici trascritti nei pubblici registri, purchè detti atti siano destinati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela a favore di qualsiasi soggetto di diritto (persone fisiche o meno). Dovendo essere lo scopo del vincolo “meritevole” (ad esempio la tutela degli interessi dei soggetti in una famiglia di fatto), risulta essere fondamentale l’individuazione di tale interesse che deve essere svolta in maniera precisa prima della costituzione del medesimo, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità del vincolo. Infatti il fine del vincolo non potrà essere esteso fino al punto di comprendere qualunque finalità - purché non illecita -, ma dovrà opportunamente essere valutato alla luce del criterio di pubblica utilità, escludendo cioè interessi egoistici o meramente evasivi della responsabilità patrimoniale verso i creditori. In caso di contestazioni, la valutazione sulla meritevolezza sarà affidata al giudice.
Nel caso in cui un soggetto desiderasse accantonare somme di denaro in vista del periodo della pensione, per tutelare il proprio patrimonio da eventuali aggressioni da parte di terzi, si può ricorrere alle polizze di assicurazione ed ai fondi pensione, che sono strumenti pratici e molto utili tenuto conto che rendono il capitale costituito insequestrabile ed impignorabile.
Detto patrimonio, proprio perché utile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia va necessariamente tutelato nell’interesse della medesima (e soprattutto dei figli) poiché potrebbe essere aggredito a causa di crisi economiche di tipo professionale, familiare, oppure d’impresa, per cui si è reso necessario reperire dei rimedi atti a preservarlo per renderlo inattaccabile dai creditori (tra i quali ad esempio le banche, oppure il fisco).
Storicamente il patrimonio familiare era uno strumento attraverso il quale i beni destinati alla famiglia rimanevano nella titolarità del coniuge costituente. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 esso è stato sostituito dal fondo patrimoniale. Attualmente, accanto al fondo patrimoniale (che per l’appunto è il più “antico” ed il più noto tra detti strumenti), la nostra legislazione ha previsto anche altri strumenti a protezione del patrimonio, come ad esempio : il trust, l’atto di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c., le polizze assicurative ed i fondi pensione.
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