Il Diritto di Famiglia

SEPARAZIONE DI FATTO

Le normative vigenti non regolamentano  la separazione di fatto, con cui si intende l’interruzione della convivenza coniugale voluta ed attuata dalle parti in via di fatto, non per cause indipendenti dalla loro volontà - quali la lontananza per motivi di lavoro o la degenza in ospedale -, ma per un accordo (anche scritto) intervenuto  tra i coniugi o per il rifiuto di uno dei due a proseguire la vita in comune o anche solo perché moglie e marito si disinteressano l’una dell’altro.
Poiché la separazione di fatto è l’interruzione volontaria della convivenza matrimoniale e, quindi, non produce conseguenze giuridiche automatiche, ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza. 

La separazione di fatto può verificarsi quando uno dei coniugi lascia la casa coniugale e si accorda con l’altro sui rapporti patrimoniali e personali.  Tuttavia l’abbandono del “tetto coniugale” potrebbe rappresentare causa di addebito della separazione per quel coniuge che, oltre ad essere andato via dalla casa familiare, non abbia rispettato gli obblighi coniugali di assistenza morale e materiale, collaborazione e fedeltà. 

Si ha la separazione di fatto anche nel caso in cui i coniugi continuino a vivere nella stessa casa come perfetti estranei.

Tuttavia la Cassazione con sentenza n.7369  2013 ha affermato che la cessazione della convivenza a seguito di separazione legale o di fatto, non deve influire sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, stalking compreso, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale.

 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Il reato di maltrattamenti in famiglia (ex art.572 c.p.) comprende tutte quelle violenze fisiche o psicologiche consumate all’interno delle “mura domestiche”. In particolare deve verificarsi una condotta abituale e ripetuta nel tempo (non basta il singolo episodio, ma è necessaria una pluralità) di :

  • atti lesivi dell’integrità, libertà e decoro della vittima;
  • atti di disprezzo e umiliazione che offendano la dignità della vittima.

Anche le liti tra moglie e marito a volte degenerate in violenza fisica, non vengono incluse nel reato dei maltrattamenti in famiglia se non provocano una condizione di sopraffazione sistematica e continua.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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