IL DIVORZIO BREVE
La “legge sul divorzio breve” n.55/2015 ha introdotto due importanti novità:
1. ha ridotto da 3 ad 1 anno ulteriormente riducibile a 6 mesi, nei casi di separazione consensuale, il tempo che deve trascorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice e la proposta della domanda di divorzio;
2. ha stabilito che la comunione legale tra coniugi può sciogliersi anche quando il giudice autorizzi i coniugi a vivere separatamente oppure al momento della firma del verbale di separazione consensuale, purchè omologato.
In particolare la citata legge è intervenuta ad innovare la legge sul divorzio – n. 898/70 -, che era rimasta invariata da lunghissimo tempo, concedendo ai coniugi dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi – facoltativi -, volti a ridurre il contenzioso giudiziario ed ottenere il divorzio o la separazione tramite una procedura semplificata e più snella. Ciò non significa che i procedimenti previsti dalla “vecchia” legge siano stati annullati, perché ad oggi è sempre possibile addivenire alla separazione consensuale oppure ad un divorzio congiunto, dinnanzi ad un Tribunale ! Viene da sé che in caso di contrasti insanabili tra i coniugi, l’unica via di uscita sarà quella di ricorrere al contenzioso avviando un vero e proprio processo che ovviamente potrà risultare particolarmente lungo e costoso.
Attraverso detta nuova normativa i coniugi hanno pertanto la possibilità di separarsi consensualmente, chiedere il divorzio congiunto, oppure modificare le condizioni di separazione o di divorzio senza ricorrere al giudice. Le modalità che la legge ha previsto per poter procedere con il “divorzio breve” (accezione intesa in senso lato, ovvero comprensiva anche della separazione) sono due:
a) separazione – e modifiche separazione -, divorzio – e modifiche divorzio -, raggiunti tramite convenzione di negoziazione assistita
b) separazione – e modifiche separazione, divorzio – e modifiche divorzio - conclusi davanti al Sindaco di un Comune
Le due procedure hanno in comune la riduzione dei termini tra la separazione ed il divorzio, ovvero :
la decorrenza dei termini (quello annuale o quello semestrale) si calcola in modo differente a seconda del rito prescelto dai coniugi per la separazione, ovvero :
Anticipato scioglimento della comunione dei beni
L’art. 2 della Legge 55/2015, oltre alla riduzione dei termini per il divorzio, ha previsto anche una altra novità, ovvero il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi è stato anticipato rispetto a quanto avveniva in passato. In precedenza infatti lo scioglimento si verificava solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Attualmente invece, nel caso di separazione consensuale, lo scioglimento si verificherà dalla data di sottoscrizione dell’accordo di separazione (che poi verrà omologato).
Procedura :
a) Accordo concluso tramite negoziazione assistita
La procedura per ottenere la separazione, le modifiche separazione -, il divorzio, o le modifiche divorzio tramite negoziazione assistita, è consentita a tutti i coniugi indistintamente, anche a quelli con figli minori, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, o maggiorenni bisognosi di protezione, ed è la seguente:
L’accordo dovrà contenere :
Gli avvocati dovranno poi certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico e poi sottoscrivere assieme alle parti il verbale, certificando anche l’autenticità delle firme dei coniugi. L’accordo successivamente verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica (P.M.) del Tribunale competente (nel termine perentorio di 10 giorni dalla conclusione dell’accordo) per la verifica del medesimo :
L’accordo concluso tramite negoziazione assistita produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale che definisce una separazione oppure un divorzio, quindi costituirà titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di eventuale ipoteca giudiziale
b) Accordo concluso davanti al Sindaco di un Comune
I coniugi che non hanno avuto figli possono reperire una soluzione consensuale relativa a divorzio o separazione (quindi anche modifica delle condizioni di separazione o divorzio) anche davanti al Sindaco di un Comune (o davanti ad un suo delegato), con o senza l’assistenza di un avvocato, ma in questo caso, stante la snellezza della procedura, la legge ha posto dei limiti.
In questo caso, i coniugi debbono presentare una dichiarazione con la quale affermano di volersi separare, oppure di voler sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio, ai patti dai medesimi concordati. Il Sindaco a sua volta, dopo aver ricevuto le predette dichiarazioni, compilerà un atto contenente l’accordo, lo sottoscriverà e lo farà sottoscrivere alle parti. Successivamente inviterà di nuovo i coniugi a comparire davanti a sé per la conferma dell’accordo stesso. Dopo aver ricevuto detta conferma, il Sindaco provvederà a comunicare alla Cancelleria del Tribunale (presso il quale era stata svolta la causa di separazione oppure che aveva autorizzato l’accordo di negoziazione assistita) l’avvenuta iscrizione presso i registri dello Stato Civile. Anche in questo caso l’accordo concluso davanti al Sindaco produrrà i medesimi effetti di un provvedimento giudiziale che definisce una separazione o un divorzio e pertanto potrà essere titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di eventuale ipoteca giudiziale.
Si precisa che l’accordo stipulato dinnanzi al Sindaco potrà anche contenere la previsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, ma non potrà prevedere patti di trasferimento patrimoniale, nonché il pagamento in una unica soluzione dell’assegno di divorzio (c.d. pagamento una tantum).
FONTI
Legge 898/70 | Legge 55/2015
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