Il Diritto di Famiglia

IL DIVORZIO BREVE

La “legge sul divorzio breve” n.55/2015 ha introdotto due importanti novità: 

1. ha ridotto da 3 ad 1 anno ulteriormente riducibile a 6 mesi, nei casi di separazione consensuale, il tempo che deve trascorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice e la proposta della domanda di divorzio;

2. ha stabilito che la comunione legale tra coniugi può sciogliersi anche quando il giudice autorizzi i coniugi a vivere separatamente oppure al momento della firma del verbale di separazione consensuale, purchè omologato.

In particolare la citata legge è intervenuta ad innovare la legge sul divorzio – n. 898/70 -, che era rimasta invariata da lunghissimo tempo, concedendo ai coniugi dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi – facoltativi -, volti a ridurre il contenzioso giudiziario ed ottenere il divorzio o la separazione tramite una procedura semplificata e più snella. Ciò non significa che i procedimenti previsti dalla “vecchia” legge siano stati annullati, perché ad oggi è sempre possibile addivenire alla separazione consensuale oppure ad un divorzio congiunto, dinnanzi ad un Tribunale ! Viene da sé che in caso di contrasti insanabili tra i coniugi, l’unica via di uscita sarà quella di ricorrere al contenzioso avviando un vero e proprio processo che ovviamente potrà  risultare particolarmente lungo e costoso.

Attraverso detta nuova normativa i coniugi hanno pertanto la possibilità di separarsi consensualmente, chiedere il divorzio congiunto, oppure modificare le condizioni di separazione o di divorzio senza ricorrere al giudice. Le modalità che la legge ha previsto per poter procedere con il “divorzio breve” (accezione intesa in senso lato, ovvero comprensiva anche della separazione) sono due:

a) separazione – e modifiche separazione -, divorzio – e modifiche divorzio -,  raggiunti tramite convenzione di negoziazione assistita

b) separazione – e modifiche separazione, divorzio – e modifiche divorzio - conclusi davanti al Sindaco di un Comune

Le due procedure hanno in comune la riduzione dei termini tra la separazione ed il divorzio, ovvero :

  • in caso di separazione consensuale i coniugi potranno chiedere il divorzio dopo soli sei mesi dalla omologa della separazione
  • in caso di separazione giudiziale i coniugi potranno chiedere il divorzio dopo un anno dalla separazione

la decorrenza dei termini (quello annuale o quello semestrale) si calcola in modo differente a seconda del rito prescelto dai coniugi per la separazione, ovvero :

  • per coloro che si sono separati in Tribunale il termine si calcola dalla data di comparizione dinnanzi al Giudice
  • per coloro che si sono separati tramite negoziazione assistita il termine si calcola dalla data della sottoscrizione degli accordi annotata dall’Ufficiale dello Stato Civile
  • per coloro che si sono separati presso gli uffici del Comune di appartenenza, il termine si calcola dalla stipula dell’accordo sottoscritto nel corso della prima comparizione dinnanzi al Sindaco

 

Anticipato scioglimento della comunione dei beni 

L’art. 2 della Legge 55/2015, oltre alla riduzione dei termini per il divorzio, ha previsto anche una altra novità, ovvero il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi è stato anticipato rispetto a quanto avveniva in passato. In precedenza infatti lo scioglimento si verificava solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Attualmente invece, nel caso di separazione consensuale, lo scioglimento si verificherà dalla data di sottoscrizione dell’accordo di separazione (che poi verrà omologato).  

Procedura :

a) Accordo concluso tramite negoziazione assistita

La procedura per ottenere la separazione, le modifiche separazione -, il divorzio, o le modifiche divorzio tramite negoziazione assistita, è consentita a tutti i coniugi indistintamente, anche a quelli con figli minori, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, o maggiorenni bisognosi di protezione, ed è la seguente:

  • un coniuge, inviterà l’altro a stipulare – per il tramite di un avvocato dallo stesso nominato -, una convenzione di negoziazione assistita tramite la quale entrambe le parti si impegnano “a cooperare in buona fede e con lealtà” in un lasso di tempo che verrà indicato nella convenzione. Nel termine di 30 giorni la parte “chiamata” avrà la facoltà di far pervenire all’altra una risposta manifestando un rifiuto, oppure l’adesione alla procedura.
  • in caso di adesione alla procedura, i coniugi stipuleranno la cennata convenzione - nel termine che non può essere né inferiore ad un mese, né superiore ai tre mesi -, che dovrà essere sottoscritta dai medesimi e dai rispettivi legali. Subito dopo avvieranno delle trattative (ovvero porranno in essere la c.d. negoziazione) volte al reperimento di un accordo. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo gli avvocati dovranno redigere una dichiarazione di mancato accordo e certificarla. Nel caso positivo invece gli avvocati delle parti dovranno redigere un apposito verbale. 

L’accordo dovrà contenere :

  1. la dichiarazione che gli avvocati hanno tentato la conciliazione fra le parti e che le hanno rese edotte della possibilità di esperire un percorso di mediazione Familiare
  2. la manifestazione dei coniugi a separarsi o a divorziare, specificando l’intollerabilità della convivenza (solo in caso di separazione) e che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi  
  3. in presenza di figli, i coniugi saranno tenuti a specificare le condizioni con le quali intendono regolare i rapporti patrimoniali (mantenimento e spese straordinarie) e quelli personali (affidamento e collocazione dei figli, diritto di visita del genitore non collocatario). Ciò per dare la possibilità al P.M. di svolgere un controllo di merito ed una valutazione di congruità
  4. in relazione alla prole gli avvocati dovranno dar conto sull’accordo, di avere informato i coniugi della importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
  5. si dovrà inserire necessariamente – se ne sussiste il presupposto e se è stato previsto -, l’entità di un assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi (quello più debole economicamente)
  6. sotto il profilo economico, si dovranno inserire – nel caso vi sia la previsione -, eventuali trasferimenti immobiliari, ovvero : divisioni di beni in comunione, ripartizioni delle spese relative ai beni indivisi, costituzioni di diritti di godimento su immobili  

Gli avvocati dovranno poi certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico e poi sottoscrivere assieme alle parti il verbale, certificando anche l’autenticità delle firme dei coniugi. L’accordo successivamente verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica (P.M.) del Tribunale competente (nel termine perentorio di 10 giorni dalla conclusione dell’accordo) per la verifica del medesimo :

  • nel caso in cui i coniugi non abbiano prole, se il P.M. ritiene regolare l’accordo rilascerà un “nullaosta” per poter provvedere alla trasmissione dell’accordo presso l’Ufficiale di Stato Civile. 
  • nel caso in cui i coniugi abbiano figli, il P.M. rilascerà una “autorizzazione” solo dopo aver controllato che l’accordo sia rispondente all’interesse dei figli stessi (minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente oppure bisognosi di protezione). Ricevuta l’autorizzazione del P.M. si potrà procedere alla trasmissione dell’accordo presso l’Ufficiale dello Stato Civile. Se il P.M. dovesse invece ritenere l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, anziché rilasciare l’autorizzazione, provvederà a trasmettere l’accordo - entro 5 giorni – al Presidente del Tribunale competente che entro 30 giorni fisserà una udienza per la comparizione dei coniugi davanti a sé. Trattasi questa di una “procedura atipica” (non di un vero e proprio giudizio di separazione o divorzio) che si svolge sullo schema di un procedimento di Volontaria Giurisdizione e che tende a risolvere la questione in modo più rapido demandando al Tribunale la decisione circa la congruità dell’accordo. 

L’accordo concluso tramite negoziazione assistita produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale che definisce una separazione oppure un divorzio, quindi costituirà titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di eventuale ipoteca giudiziale

 

b) Accordo concluso davanti al Sindaco di un Comune

I coniugi che non hanno avuto figli  possono reperire una soluzione consensuale relativa a divorzio o separazione (quindi anche modifica delle condizioni di separazione o divorzio) anche davanti al Sindaco di un Comune (o davanti ad un suo delegato), con o senza l’assistenza di un avvocato, ma in questo caso, stante la snellezza della procedura, la legge ha posto dei limiti.

In questo caso, i coniugi debbono presentare una dichiarazione con la quale affermano di volersi separare, oppure di voler sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio, ai patti dai medesimi concordati. Il Sindaco a sua volta, dopo aver ricevuto le predette dichiarazioni, compilerà un atto contenente l’accordo, lo sottoscriverà e lo farà sottoscrivere alle parti. Successivamente inviterà di nuovo i coniugi a comparire davanti a sé per la conferma dell’accordo stesso. Dopo aver ricevuto detta conferma, il Sindaco provvederà a comunicare alla Cancelleria del Tribunale (presso il quale era stata svolta la causa di separazione oppure che aveva autorizzato l’accordo di negoziazione assistita) l’avvenuta iscrizione presso i registri dello Stato Civile. Anche in questo caso l’accordo concluso davanti al Sindaco produrrà i medesimi effetti di un provvedimento giudiziale che definisce una separazione o un divorzio  e pertanto potrà essere titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di eventuale ipoteca giudiziale.

Si precisa che l’accordo stipulato dinnanzi al Sindaco potrà anche contenere la previsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, ma non potrà prevedere patti di trasferimento patrimoniale, nonché il pagamento in una unica soluzione dell’assegno di divorzio (c.d. pagamento una tantum).

FONTI 

Legge 898/70  |  Legge 55/2015

Divider
Avv. Stefania Zarba Meli

Via Rocca Sinibalda 10 - 00199 Roma Tel. 06 86213991 | Tel. e Fax 06 86217288 | Mobile 348 70 61 388 mail :Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Copyright 2015 Studio Legale Stefania Zarba Meli | Tutti i diritti riservati | P.IVA 07256481008
Web design: Visual.it