Il Diritto di Famiglia

DIVORZIO

Il divorzio, introdotto in Italia con la legge 898/1970,  è l'istituto giuridico che consente lo scioglimento, se celebrato con rito civile, o la cessazione, se celebrato con rito concordatario, degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita.

Come la separazione, anche il divorzio può seguire due percorsi alternativi, secondo che vi sia o meno l’accordo tra coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c'è il consenso delle parti su tutte le condizioni da adottare, infatti in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
  • divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni ed in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

La causa principale che porta al divorzio   è la separazione legale protratta ininterrottamente per un periodo di tempo di 6 mesi, che diventano 12, in caso di separazione  giudiziale. Pertanto il divorzio può essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
  • in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.

Con il divorzio si perde lo status di coniuge, la donna perde il cognome del marito e si possono contrarre nuove nozze. Inoltre vengono meno i diritti e gli obblighi derivanti dal matrimonio, cessa la destinazione del fondo patrimoniale e la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare.

CONDIZIONI

Al divorzio i coniugi possono addivenire in maniera congiunta (ovvero tramite un accordo raggiunto tra le parti), oppure tramite contenzioso - “divorzio giudiziale” -, nel quale è demandata ad un Giudice (competente è il Tribunale art. 706 1 comma cpc) la verifica dell’esistenza di uno dei presupposti imperativi che possono fondare la pronuncia di divorzio. Pertanto il Giudice dovrà accertare che la comunione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita e per l’effetto dovrà controllare :

  • che sia intervenuta la separazione fra i coniugi protrattasi – ininterrottamente - per un periodo di tempo di:

-  almeno di 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) 

- almeno di 6 mesi nel caso in cui il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale

- almeno di 6 mesi (decorrenti dalla data certificata nell’accordo di separazione) nel caso in cui i coniugi siano addivenuti alla separazione tramite convenzione di negoziazione assistita 

- almeno di 6 mesi (decorrenti dalla data dell’atto che contiene l’accordo) in caso di separazione intervenuta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

- di un anno (se la separazione è giudiziale). 

  • per una delle altre cause di divorzio indicate dalla legge  (alcune delle quali, per la loro gravità consentono addirittura di giungere ad una immediata pronuncia di divorzio senza la necessità di passare per la fase separatizia) e che qui di seguito andiamo ad indicare :
  • nel caso in cui un coniuge ottenga all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o se contragga all’estero un nuovo matrimonio 
  • quando un coniuge commetta un grave reato penale
  • nel caso in cui il matrimonio non è stato consumato
  • quando sia passata in giudicato sentenza di attribuzione di sesso, a meno che i coniugi manifestino la volontà di rimanere insieme ed in questo caso si instaurerà in modo automatico l’unione civile tra persone dello stesso sesso

PROCEDURA

Preliminarmente bisogna specificare che gli unici soggetti che hanno diritto a chiedere il divorzio sono i coniugi stessi e come già accennato sopra la richiesta potrà essere avanzata da entrambi (divorzio congiunto) o da uno solo di essi (in caso di divorzio giudiziale). In tutti e due i casi i coniugi dovranno essere assistiti da un legale, che nel caso di divorzio congiunto potrà anche essere il medesimo professionista per entrambi.

Giudice competente (tribunale) sarà in caso di divorzio congiunto, quello del luogo di residenza di uno dei coniugi (a scelta degli stessi), nel caso invece di divorzio giudiziale sarà competente il giudice del luogo ove risiede il coniuge convenuto. 

 

Il procedimento di divorzio congiunto

è un procedimento collegiale, in camera di consiglio ed è piuttosto snello e rapido. Gli avvocati delle parti (oppure come già detto uno solo per entrambe), redigono un ricorso congiunto che verrà sottoscritto e poi presentato presso la cancelleria del Tribunale competente che fisserà – con decreto -, la data dell’udienza per la comparizione dei coniugi. In tale udienza sarà esperito il rituale “tentativo di conciliazione” e se i coniugi confermeranno di voler procedere con il divorzio, il Tribunale dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti di legge e valutato la validità delle condizioni concordemente stabilite nell’interesse della prole, emetterà una sentenza con la quale pronunzierà lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili.

 

Il procedimento di divorzio giudiziale

 contrariamente a quello congiunto è invece molto più complesso ed ha dei tempi più lunghi perché ha anche una fase di merito. Il procedimento si articola in due fasi distinte: una detta “presidenziale” e l’altra istruttoria.

Il procedimento anche in questo caso principia con la presentazione di un ricorso (redatto da un avvocato per conto di un coniuge) che viene depositato presso la cancelleria di un Tribunale, il cui presidente fisserà (sempre tramite decreto) la data di una udienza  di comparizione dei coniugi – detta presidenziale – e concederà un termine alla parte ricorrente per la notifica del decorso e del decreto all’altro coniuge, ed un altro termine per la parte resistente (o convenuta) entro il quale depositare una memoria difensiva nonché i documenti fiscali e tutti quegli altri che riterrà utili per la propria difesa. 

Anche in questo caso i coniugi all’udienza dovranno comparire personalmente dinnanzi al Presidente che tenterà dapprima la conciliazione e poi in caso di esito negativo, ascolterà prima le ragioni dei due coniugi e poi emetterà una ordinanza contenente sia i provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni - sia per i coniugi che per la prole -, nonché detterà le disposizioni per la fase istruttoria. Detta fase rappresenta quella propriamente di merito, all’inizio della quale il ricorrente si costituirà tramite una memoria integrativa, mentre il resistente tramite una comparsa di costituzione. Successivamente il procedimento proseguirà secondo i dettami di un procedimento ordinario di cognizione e quando al termine dell’istruttoria (costituita da mezzi di prova, indagini, ecc.) il giudice riterrà la causa matura per la decisione inviterà le parti a precisare le conclusioni per poi rimettere la causa al collegio, il quale accertata l’esistenza di una delle condizioni previste dalla legge, provvederà all’emissione di una sentenza di divorzio. Se il processo si dovesse dimostrare particolarmente lungo nei tempi e complesso (per la definizione degli aspetti patrimoniali e personali tra coniugi e figli), le parti hanno facoltà di chiedere l’emissione di una sentenza non definitiva che disponga sullo status, affinchè i coniugi possano acquistare in modo sollecito lo stato libero.

Ovviamente la sentenza emessa dal Tribunale sarà impugnabile in Corte d’Appello.

Non possiamo poi non far cenno ai più recenti procedimenti stragiudiziali (ovvero senza ricorrere al giudice) previsti dal nostro ordinamento che sono i seguenti:

a) divorzio raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita

b) divorzio concluso davanti al Sindaco di un Comune

 

a) divorzio raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita

I coniugi possono scegliere di evitare il ricorso al Tribunale per la procedura di divorzio, avvalendosi della procedura  di negoziazione assistita dinnanzi ai propri avvocati. Anche in questo caso i legali tenteranno dapprima la conciliazione dei coniugi che verranno informati anche della possibilità di effettuare un percorso di mediazione familiare.

La procedura prevede i seguenti passi da compiere:

  • il legale di uno dei coniugi, inviterà l’altro coniuge a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite la quale ambo le parti si impegnano “a cooperare in buona fede e con lealtà” in un lasso di tempo che verrà indicato nella convenzione. Nel termine di 30 giorni la parte “chiamata” avrà la facoltà di far pervenire all’altra una risposta manifestando un rifiuto, oppure l’adesione alla procedura.
  • in caso di adesione alla procedura, i coniugi stipuleranno la convenzione e successivamente intavoleranno le trattative (ovvero porranno in essere la c.d. negoziazione) atte al raggiungimento di un accordo che verrà poi trasmesso al Procuratore della Repubblica (P.M.) del Tribunale competente (nel termine perentorio di 10 giorni dalla conclusione dell’accordo) per la verifica del medesimo.
  1. nel caso in cui i coniugi non abbiano prole, se il P.M. ritiene regolare l’accordo rilascerà un “nullaosta” per poter provvedere alla trasmissione dell’accordo presso l’Ufficiale di Stato Civile. 
  2. nel caso in cui i coniugi abbiano figli, il P.M. rilascerà una “autorizzazione” solo dopo aver controllato che l’accordo sia rispondente all’interesse dei figli (minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente oppure bisognosi di protezione). Ricevuta l’autorizzazione del P.M. si potrà procedere alla trasmissione dell’accordo presso l’Ufficiale dello Stato Civile

Effetti dell’accordo

L’accordo concluso tramite negoziazione assistita produce i medesimi effetti della sentenza di divorzio (art. 6 comma 3 DL 132/2014), quindi sarà ugualmente titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di eventuale ipoteca giudiziale

 

b) divorzio concluso davanti al Sindaco di un Comune

I coniugi che non hanno avuto figli, possono ricorrere alla procedura davanti al Sindaco (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) presentando una dichiarazione con la quale affermano di voler sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio ai patti dai medesimi concordati, il Sindaco a sua volta, dopo aver ricevuto le predette dichiarazioni compilerà l’atto contenente l’accordo, lo sottoscriverà e lo farà sottoscrivere alle parti. Successivamente inviterà di nuovo i coniugi a comparire davanti a sé per confermare l’accordo. A seguito dell’avvenuta conferma, il Sindaco provvederà a comunicare alla Cancelleria del Tribunale (presso il quale era stata svolta la causa di separazione oppure che aveva autorizzato l’accordo di negoziazione assistita) l’avvenuta iscrizione presso i registri dello Stato Civile

L’accordo potrà contenere l’onere a carico di un coniuge di provvedere al mantenimento dell’altro – assegno divorzile –, ma non potrà prevedere patti di trasferimento patrimoniale, nonché il pagamento in una unica soluzione dell’assegno di divorzio (c.d. pagamento una tantum)

Effetti dell’accordo

Anche in questo caso l’accordo concluso davanti al Sindaco produrrà i medesimi effetti di una sentenza di divorzio.

EFFETTI DELLA SENTENZA DI DIVORZIO

Una volta passata in giudicato la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (emessa dal Tribunale o dalla Corte di Appello), la cancelleria dell’Ufficio Giudiziario che ha emesso la citata sentenza la trasmetterà all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni (art. 10 comma 1 L. 898/70). Nel caso in cui i coniugi abbiano fatto ricorso alla procedura del divorzio breve, saranno gli stessi avvocati che hanno stilato l’accordo di divorzio a provvedere alla consegna all’Ufficiale dello Stato civile, l’accordo stesso.

Dal giorno della annotazione,  il matrimonio sarà sciolto e di conseguenza ne cesseranno gli effetti civili nei confronti di tutti i terzi. Tra le parti (i loro eredi ed aventi causa) invece, gli effetti civili cessano dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza (art. 2909 c.c.).

 

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali con l’emissione della sentenza  :

  • sorgerà in capo ad un coniuge l’obbligo di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento all’altro coniuge (nel caso in cui quest’ultimo non abbia mezzi di sostentamento o non possa procurarseli)
  • in caso di decesso del coniuge obbligato alla somministrazione dell’assegno di mantenimento, spetterà in favore del coniuge superstite la pensione di reversibilità
  • il coniuge titolare di un assegno divorzile all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge avrà diritto ad una percentuale (pari al 40 % dell’indennità totale calcolata con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio) dell’indennità di fine rapporto percepita da quest’ultimo anche se l’indennità maturerà successivamente alla sentenza di divorzio (art. 12 bis comma 2 L. 898/70)
  • potrebbe sorgere in capo ad un coniuge – se ne ricorrono i presupposti per la richiesta -, il diritto all’assegno divorzile a carico dell’eredità. In particolare alla morte di un coniuge, il superstite, già titolare di assegno divorzile, potrà presentare domanda (presso il Tribunale di competenza) per il riconoscimento a suo favore di un assegno periodico a carico dell’eredità, se dimostrerà di versare in uno stato di bisogno

 

Per quanto attiene agli effetti personali con l’emissione della sentenza  :

  • gli ex coniugi risultando di nuovo “liberi” sotto il profilo dello stato civile avranno la facoltà di contrarre nuove nozze
  • la moglie perderà il cognome del marito e solo in particolari casi potrà richiedere al Tribunale la autorizzazione a conservarlo
  • il coniuge al quale non spetta l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, potrà conservare il diritto alla assistenza presso l’Ente mutualistico da cui è assistito l’altro coniuge

 

FONTI

 Legge 898/70 |  Legge 55/2015 |  Artt. 706 – 742 bis  |  Artt. 149 e ss. 

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Avv. Stefania Zarba Meli

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