Il riconoscimento è una dichiarazione unilaterale di scienza con cui il figlio naturale (ora figlio nato fuori dal matrimonio) può essere riconosciuto dal padre o dalla madre oppure da entrambi, congiuntamente o separatamente, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita. Originariamente il Codice Civile definiva il figlio naturale “illegittimo”, “non riconoscibile” legalmente dal padre e pertanto di quest’ultimo non poteva assumere il cognome. La riforma del diritto di famiglia del 1974, superando il concetto di figlio illegittimo e la disparità di accesso all’eredità, riconobbe la pari dignità nella successione indipendentemente dallo status di figlio naturale o legittimo. Se i genitori erano uniti in matrimonio la filiazione si costituiva in solido tra il figlio e la coppia, in caso contrario entrambi i genitori erano obbligati verso il figlio naturale. Recentemente con la legge n. 219/2012 e il suo decreto attuativo n. 154/2013 sono cadute le distinzioni tra le tipologie di figli e si è raggiunta una totale equiparazione : non ci sono più figli naturali, legittimi e adottivi, ma figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio. Pertanto il riconoscimento è l’atto solenne e irrevocabile, non può essere revocato neanche tramite testamento, attraverso il quale i genitori, non sposati, fanno attribuire al figlio lo stato (giuridico) della “filiazione” che assume rilevanza per il diritto.
Si può procedere al Riconoscimento :
Il D.lg. 154/2013 ha introdotto il Riconoscimento anche dei figli incestuosi, nati da genitori “consapevoli” dell’esistenza del loro rapporto di affinità o parentela, previa autorizzazione del Giudice nell’interesse superiore di evitare qualsiasi pregiudizio al figlio.
L’ultimo comma dell’art. 250 c.c. recita “Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età…”, quindi prima di quel momento il figlio non potrà essere posto in stato di adottabilità e sarà, temporaneamente, affidato presso altre persone (l’altro genitore naturale o parenti). Il riconoscimento può essere effettuato da un solo genitore o da entrambi, nel caso in cui un genitore voglia riconoscere il figlio successivamente all’altro deve chiederne il consenso a quest’ultimo. Il consenso al riconoscimento va richiesto anche al figlio qualora abbia compiuto già i 16 anni.
La nuova legislazione 2012/2013 ha stabilito :
La legge prevede tre tipi di impugnazione del riconoscimento:
Se il riconosciuto è minore o interdetto non può impugnare il riconoscimento a meno che il giudice non abbia nominato un curatore speciale su istanza del tutore o dello stesso minore sedicenne.
Se il riconoscimento corrisponde a verità nonostante si sia verificato in presenza di errore o dolo (e quindi inganno), prevarrà sempre l’interesse del figlio.
In presenza di impugnazione del riconoscimento il giudice può intervenire per la tutela del figlio.
L’azione di impugnazione del riconoscimento, con la Legge 219/2012, è diventata imprescrittibile e cioè non soggetta a termini, soltanto per il figlio, invece gli altri legittimati devono esercitarla entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
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