DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’
Quando nella coppia vengono a mancare amore, fiducia e sincerità potrebbe succedere che la donna faccia credere al proprio compagno di essere il padre di un figlio avuto da un altro uomo, oppure che un uomo scopra di essere padre di un bimbo riconosciuto da una altra persona o anche che un marito riconosca come suo, il figlio di un altro. In questi casi si può ricorrere all’azione di disconoscimento di paternità con la quale si fa accertare e dichiarare da un giudice che tra un presunto padre e un presunto figlio - nato durante il matrimonio del primo con la madre - non esiste, in realtà, alcun rapporto biologico. In questo caso verrà meno il dovere paterno di formazione ed assistenza della prole sancito dalla nostra Costituzione.
Posto che ad oggi il figlio naturale e il figlio legittimo sono equiparati a tutti gli effetti, il nostro ordinamento distingue l’azione di disconoscimento di paternità a seconda se il figlio sia nato da coppia unita in matrimonio o da coppia di fatto.
L’azione di disconoscimento può essere proposta:
Pertanto il marito che ha riconosciuto il figlio, con la consapevolezza che non fosse il suo, non può proporre l’azione di disconoscimento.
Invece, con il patrocinio di un avvocato, tale azione può essere richiesta (ex art.244 c.c.):
1. dalla moglie entro 6 mesi dal parto o da quando ha saputo dell’impotenza del marito, al momento del concepimento;
2. dal marito entro 1 anno che decorre :
a) dal giorno della nascita, se si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
b) dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, se prova di aver ignorato la propria impotenza a generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento
c) dal giorno del suo ritorno o del ritorno nella residenza familiare, se ne era lontano, o dal giorno che ha avuto notizia della nascita, se non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio
L’azione non può essere proposta, comunque, oltre 5 anni dal giorno della nascita.
3. dal figlio che ha raggiunto la maggiore età ed in questo caso l’azione non è soggetta a prescrizione
4. da un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza del figlio minore che ha compiuto i 14 anni, del pubblico ministero o dell’altro genitore, se il figlio non è ancora quattordicenne.
5. da discendenti o ascendenti, se non sia ancora decorso 1 anno, in questo caso il nuovo termine decorrerà dal decesso della madre o del presunto padre, o dalla nascita del figlio successiva al decesso del genitore o dal raggiungimento della maggiore età di entrambi i discendenti
6. dal coniuge o dai discendenti del figlio deceduto entro 1 anno dal decesso o dal raggiungimento della maggiore età di entrambi i discendenti
Comunque l’azione di disconoscimento non può essere proposta né dal padre naturale né da soggetti diversi da quelli sopra elencati.
Nel caso in cui si voglia contestare il rapporto biologico tra un padre e un figlio nato fuori dal matrimonio, non ricorrendo alcuna presunzione di paternità neanche in caso di stabile convivenza, la legge prevede due condizioni affinché si possa impugnare il riconoscimento di un figlio naturale:
La prima presuppone che il riconosciuto non sia effettivamente figlio biologico del genitore e può essere proposta :
L’impugnazione per violenza riguarda, invece, il dato soggettivo di chi ha compiuto un riconoscimento, non in grado di valutare pienamente le conseguenze del suo atto, sia per le minorate capacità mentali, sia per il condizionamento della sua libera volontà. Tale azione va proposta entro 1 anno dalla cessazione della violenza.
In ogni caso dichiarazioni testimoniali possono provare l’inesistenza del legame biologico tra padre e figlio. In particolare la prova del DNA, l’indagine effettuata attraverso un semplice prelievo di sangue, consente di conoscere con sicurezza l’esistenza del rapporto biologico tra padre e figlio.
L’accoglimento di una delle due azioni comporta l’estinzione del rapporto di filiazione paterna, inclusi gli effetti avuti sul nome, sulla cittadinanza e sull’autorità parentale.
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