Il Diritto di Famiglia

CONTRATTI DI CONVIVENZA

Per contratti di convivenza si intende tutti quegli accordi mediante i quali la coppia stabilisce le regole della propria convivenza per quanto riguarda i rapporti patrimoniali ed entro certi limiti anche alcuni rapporti personali come nel caso della designazione dell'amministratore di sostegno. Tali accordi possono riguardare anche le conseguenze patrimoniali dovute alla fine della convivenza. Infatti il comma 50 della L.76/2016 recita testualmente: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. 

Elementi essenziali perché il contratto di convivenza sia valido sono: 

  • i conviventi devono essere uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia, nonché reciproca assistenza morale e materiale, ma non devono, l’un l’altro, essere vincolati da rapporti di parentela, affinità od adozione, matrimonio o precedente unione civile 
  • devono essere maggiorenni 
  • non devono essere interdetti 

La sopravvenienza di una delle circostanze sopra elencate, estingue il contratto di convivenza con efficacia dal momento del verificarsi della stessa.

I contratti di convivenza possono essere stipulati mediante scrittura autenticata da un avvocato o da un notaio. Invece sono redatti sempre per atto pubblico (notarile), quei contratti collegati al trasferimento di diritti reali immobiliari. 

L’aspetto più importante della normativa dei contratti di convivenza è la possibilità per i conviventi di scegliere un regime patrimoniale dei beni tra: 

  1. la comunione legale
  2. la separazione legale
  3. la comunione convenzionale

tuttavia i conviventi possono modificare le convenzioni del regime patrimoniale scelto in ogni momento. 

Al convivente che voglia porre fine alla convivenza, viene riconosciuta la possibilità di scioglierla con dichiarazione unilaterale resa all’avvocato o al notaio. Se la parte che procede al recesso del contratto è il solo titolare della dimora familiare, dovrà concedere all’altro il termine di 90 giorni per lasciare la casa. 

In ogni caso il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni, per evitare che l’imposizione di questi possa condizionare la volontà e quindi il comportamento dei conviventi stessi. 

La legge 76/2016 può essere considerata quel “contratto normativo” che consente alle parti di fissare le norme per stipulare ulteriori contratti che possano regolare e “facilitare” la loro vita insieme.

PATTI PREMATRIMONIALI

I patti prematrimoniali sono veri e propri contratti mediante i quali gli sposi, prima di salire all’altare, si accordano, per iscritto, sulle regole da osservare in costanza di nozze e le modalità da seguire per la divisione del patrimonio ed eventualmente per la gestione dei rapporti con i figli e la definizione degli alimenti in caso di separazione o divorzio. 

Nonostante siano molto diffusi all’estero, in Italia, invece, l’art.24 della Costituzione vieta questo tipo di patto tra coniugi considerandolo nullo e facendolo rientrare tra i diritti “indisponibili”, che cioè non possono essere limitati o ceduti dalle parti. Tuttavia considerando che la loro diffusione, soprattutto nei Paesi anglosassoni, è stata determinata dal tentativo di arginare il contenzioso che deriva da separazione e divorzio, i patti prematrimoniali potrebbero presto diventare realtà anche nel nostro paese. Infatti, nel disegno di legge per la revisione del Codice Civile è prevista l’introduzione degli accordi prematrimoniali in materia di patrimonio, educazione dei figli ed ogni altro tipo di rapporto personale tra coniugi. 

Tale proposta, rivolta sia alle coppie sposate che a quelle unite civilmente omosessuali e non, mira ad introdurre quegli accordi con cui i coniugi fissano anticipatamente e consensualmente tutti gli aspetti economico-patrimoniali che potrebbero scaturire da separazione o divorzio, evitando così successive liti. 

Gli accordi prematrimoniali non riguardano soltanto gli aspetti economici e finanziari della coppia, ma anche gli aspetti personali quali la scelta della residenza o l’educazione dei figli come per esempio la scelta della scuola. 

Unico limite è il rispetto dei diritti fondamentali: il contenuto degli accordi non deve violare i principi sanciti dalla Costituzione, ad esempio il coniuge che versi in condizioni di bisogno e necessità, non può rinunciare a priori e totalmente al diritto di mantenimento in caso di separazione o divorzio.  

Il testo, che vuole introdurre in Italia i patti prematrimoniali, si estende anche alle coppie che si sono unite prima della riforma, ma esclude categoricamente che la coppia possa accordarsi a priori riguardo all’affidamento dei figli. Inoltre tali accordi dovranno essere stipulati davanti ad un avvocato o ad un notaio, pur essendo  volontari e facoltativi, ma la loro efficacia, una volta stipulati, sarà obbligatoria.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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