Il diritto penale militare – disciplinato dal “codice penale militare di pace” - è un complesso di norme, di natura sostanziale e processuale, con cui lo Stato si prefigge l’obiettivo di raggiungere il corretto funzionamento e l’efficienza delle Forze Armate, attraverso la predisposizione di sanzioni penali a difesa di «beni giuridici o valori ritenuti in un dato periodo storico socialmente più rilevanti».
Il codice prevede reati militari; pene militari, cause di giustificazione militari e norme processuali applicabili nella giurisdizione militare e la legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.
Sono da intendersi "militari" e "forze armate dello Stato", gli appartenenti all' Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, alla Guardia di finanza, all’Arma dei Carabinieri nonché le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari (quali gli iscritti nei ruoli del Corpo speciale volontario, ausiliario delle FFAA, della Croce Rossa Italiana; nei ruoli dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, sempreché chiamati in servizio).
Contrariamente a quanto si possa pensare, comunque, il diritto penale militare non ha come destinatari i soli militari in servizio attivo (sono infatti esclusi i militari in congedo) bensì anche i “civili” possono commettere reati militari, pur rimanendo sottoposti alla giurisdizione penale ordinaria.
Inoltre, non ogni reato se commesso da un militare in luogo militare e nei confronti (o a danno) di altro militare sarà necessariamente un reato militare: per comprendere se un determinato fatto sia o meno qualificabile come tale, occorrerà innanzitutto verificare l’esistenza di una legge penale militare che lo preveda espressamente.
In assenza di una specifica previsione, quel fatto non costituirà reato militare.
Ad esempio, la condotta di chi “sottrae la cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri “ configurerà il delitto di furto ex art 624 c.p. se commessa da chiunque; ovvero di furto militare ex art. 230 c.p.m.p., qualora “ l'autore della sottrazione sia un militare; la condotta avvenga in un luogo militare o abbia per oggetto un bene sottratto ad altro militare”.
Oltre ai reati comuni (sanzionati dal diritto penale militare qualora ricorrano determinate circostanze e abbiano specifiche connotazioni), esistono anche fattispecie tipiche – oggettivamente militari - che non si ritrovano nel codice penale ordinario: si pensi ai reati commessi contro la fedeltà e la difesa militare; contro il servizio militare; contro la disciplina militare o contro l’amministrazione militare (solo per citarne alcuni).
La competenza a giudicare tali fattispecie è disciplinata all’art 103 della Costituzione: : “I Tribunali militari, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”; nonché dall’art. 263 del Codice penale militare di pace: “Appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali é applicabile la legge penale militare”.
Anche per la giustizia militare esistono tre gradi di giudizio, esistendo:
Vi è inoltre il Tribunale Militare di Sorveglianza, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, a cui compete la vigilanza sull’esecuzione delle pene all’interno degli stabilimenti penitenziari militari.
Le funzioni di polizia giudiziaria militare per i reati soggetti alla giurisdizione militare, sono invece esercitate alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria militare:
- dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate;
- dagli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 del Codice di procedura penale.
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