Decreto Liquidità – COVID 19

Il 6.04.2020 il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento sulla liquidità contenuto nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha introdotto misure urgenti in tema di accesso al credito e rinvii di adempimenti per le imprese, per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza coronavirus. Sul punto andiamo a fornire qui di seguito, delle rapide informazioni per poter accedere alle garanzie fornite dallo Stato (più precisamente da SACE SpA).

 

Tali garanzie però sono sottoposte al verificarsi di alcune condizioni :

- che la richiesta venga effettuata entro il 31 dicembre 2020 e preveda un piano di rimborso della durata massima di anni 6 e l’applicazione di un tasso di interesse massimo pari allo 0,5 %

- che alla data del 31 dicembre 2019, l’impresa richiedente non fosse stata inclusa tra le imprese in difficoltà e non risultasse fra quelle che alla data del 29 febbraio 2020 erano collocate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario

- che l’importo del prestito richiesto non sia superiore al 25 % del fatturato annuo di impresa relativo al 2019 (che emerge dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale, le imprese costituitesi dopo il 1 gennaio 2019 dovranno presentare una autocertificazione). Ciò sta a significare che la somma di €. 25.000,00 si potrà ottenere solo se la azienda ha avuto dei ricavi pari ad €. 100.000,00. Oppure che l’importo del prestito non sia superiore al doppio dei costi del personale - relativi all’anno 2019 – risultanti dal bilancio (o da dati certificati dal rappresentante dell’impresa qualora il bilancio non sia ancora stato approvato)

Per presentare domanda bisognerà compilare un modulo - che si può trovare sui siti : www.fondidigaranzia.it oppure www.mise.gov.it – ove sarà necessario specificare che il richiedente il credito non abbia avuto a carico provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231 (che disciplina la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi derivanti da reato, commessi da amministratori, dipendenti e collaboratori nello svolgimento delle attività della azienda) e che non è incorso nelle inosservanze previste dal codice dei contratti pubblici. Sarà necessario altresì impegnarsi ad accettare la pretesa del Fondo centrale di rivalersi sul richiedente nel caso in cui quest’ultimo non provveda al rimborso del prestito, segnalare la dimensione della azienda (sulla scorta dei parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361) e gli aiuti di Stato di cui la azienda stessa ha già beneficiato e chi glieli abbia concessi. Sarà anche obbligatorio inserire il “Codice Ateco”(combinazione che identifica la attività economica) segnalare che la azienda a causa dell’emergenza Coronavirus ha riportato danni economici e gli scopi per i quali viene domandato il finanziamento. 

Il modulo dovrà poi essere inviato (assieme alla copia di un documento di identità) via mail (non è necessaria la Pec) alla banca oppure al confidi.

E’ bene far presente che l’erogazione dei prestiti sarà rimessa alla discrezione della banca (o confidi) che potrà procedere a controlli o ispezioni, e nel caso di revoca (totale o parziale) della agevolazione, l’impresa beneficiaria, sarà costretta a versare tutte le somme ottenute, oltre alle sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998 (da due a quattro volte, gli importi percepiti ingiustificatamente). 

Già pubblicato su https://www.agronline.it/

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Avv. Stefania Zarba Meli

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