BONUS €. 600,00 A CHI SPETTA
I Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Economia e delle Finanze alla luce di quanto contenuto dal D.L. 18 del 2020 che aveva creato il “Fondo per il Reddito di Ultima Istanza, hanno firmato ed emanato il decreto interministeriale che ha fissato le modalità di attribuzione del sopra citato Fondo, istituito dal Governo per tutelare tutte le figure professionali non aventi diritto agli ammortizzatori sociali. Quindi le partite IVA, i lavoratori autonomi, gli operai agricoli, i collaboratori coordinati continuativi, quelli dello spettacolo e stagionali del turismo avranno diritto al bonus di €. 600,00 per il solo mese di marzo (sembra che per il mese di aprile debba essere aumentato ad €. 800,00).
Riepilogando questi i requisiti:
- PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA OPPURE ALL’INPS
- PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI CON REDDITI SINO A 35.000,00 = detto importo va riferito all’anno di imposta 2018 e si riferisce al reddito complessivo di tale anno – ciò, al lordo di eventuali canoni di locazione percepiti con la “cedolare secca” -
- PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI CON REDDITI TRA 35.000,00 E 50.000,00 = detto importo va riferito all’anno di imposta 2018 e si riferisce al reddito complessivo di tale anno – se abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività (autonoma o libero professionale) ed abbiano avuto un calo reddituale pari almeno al 33 % nel primo trimestre 2020, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente – ciò, al lordo di eventuali canoni di locazione percepiti con la “cedolare secca” - per la cessazione attivita’, la chiusura della partita iva deve essere stata presentata dal 23.2.2020 al 31.3.2020 -
CONDIZIONI e LIMITI RELATIVI ALLA INDENNITA’:
- potrà essere chiesta a partire dalla data del 1 aprile presso gli Enti di appartenenza cui sono iscritti i fruitori - INPS oppure Casse autonome -
- non concorre alla formazione del reddito (ovvero è esentasse)
- non è cumulabile con i benefici di cui agli artt. 19\20\21\22\27\30\38\96 del DL 18\2020
- non può essere chiesta da chi usufruisce del reddito di cittadinanza
- non può essere chiesta da chi è titolare di pensione
- è necessario essere in regola con gli obblighi contributi dell’anno 2019
ALL’INTERNO DELLA DOMANDA DA PRESENTARE ALL’INPS OPPURE AGLI ALTRI ENTI DI PREVIDENZA, SARA’ NECESSARIO DICHIARARE :
- si è lavoratori autonomi e non titolari di pensione
- di non aver presentato per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria
- di aver chiuso la partita iva nel periodo - 23 febbraio al 31 marzo 2020 – , oppure di aver riportato la riduzione di almeno il 33 % del proprio reddito, riduzione valutata confrontando il primo trimestre 2020 con quello del primo trimestre 2019
- di essere nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, - al lordo dei canoni locazione cedolare secca - per i titolari di redditi inferiori ad €. 35.000,00
- alla domanda andranno allegati i seguenti documenti : copia di un documento di identità e del codice fiscale e l’indicazione del conto corrente bancario su cui accreditare l’importo di €. 600,00
- la domanda dovrà essere presentata dal 1 aprile al 30 aprile 2020
- l’indennità verrà corrisposta (dopo la verifica dei requisiti) sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle domande
- le domande prive dei requisiti richiesti saranno dichiarate inammissibili
CONTENUTO ISTANZA: l’istanza rispetterà lo schema degli enti previdenziali e conterrà la dichiarazione ai sensi del DPR 445\2000 sui seguenti punti:
a) di essere lavoratore autonomo non titolare di pensione;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
e) di ver chiuso la partita iva dal23 febbraio al 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 % del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’art. 1.co 2 lettera a (LORDO CANONI LOCAZIONE – CEDOLARE SECCA);
ALLEGATI ISTANZA: dovranno essere allegati all’istanza la copia del documento personale e del codice fiscale oltre l’indicazione del conto corrente bancario su cui accreditare l’importo;
ISTANZE INAMMISSIBILI: sono considerate inammissibili le istanze che non abbiano il contenuto previsto dal decreto, su modulo predisposto dall'ente previdenziale e che siano presentate dopo il 30 aprile;
EROGAZIONE INDENNITA’: L’indennità sarà corrisposta in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate ed accolte, e previa la verifica dei requisiti richiesti;
COMUNICAZIONE INPS E ADER: l’ente previdenziale trasmette l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità all’INPS e all’ADER per i relativi controlli;
AUMENTO RISORSE DISPONIBILI:e se non dovessero bastare i 200.000.000 è prevista la possibilità che tale somma venga integrata;
RIMBORSO ALL’ENTE DI PREVIDENZIALE: il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione;