Parere discordante dei genitori in merito al vaccino anticovid da somministrare ai figli, cosa dice la giurisprudenza
Cosa fare se i genitori hanno pareri discordanti in merito al vaccino anticovid da somministrare ai figli minorenni?
Sul punto è intervenuta una recente pronuncia, emessa in data 11.10.2021, dal Tribunale di Parma, che essendo fra le poche al riguardo, fornisce una linea guida su di un argomento molto sensibile.
Questi i fatti in breve :
essendovi disaccordo tra un padre favorevole alla somministrazione del vaccino ed una madre “no vax”, il padre ricorreva al Tribunale ordinario affinchè fosse autorizzato a decidere in modo autonomo in merito alla cennata vaccinazione.
Il Tribunale, tenuto conto delle deduzioni delle parti, accoglieva la domanda del padre sulla base delle seguenti considerazioni :
- l’approvazione all’uso dei vaccini sui minorenni (a partire dall’età di anni 12) da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dell'E.M.A.(Agenzia Europea per i Medicinali) svolta sulla base dei dati scientifici che avevano dimostrato l'efficacia e la sicurezza dei vaccino
- le sollecitazioni svolte (ai genitori) da parte del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico
- i suggerimenti del Comitato Nazionale di Bioetica che aveva segnalato l’utilità del vaccino agli under 18 a salvaguardia della loro salute ed a quella altrui
- i consigli della comunità scientifica nazionale e internazionale, che in più occasioni aveva evidenziato l’importanza dei vaccini nel proteggere dal COVID 19 sia i singoli sia la collettività
- l’esame dei certificati (rilasciati dal medico di base dei minori), dai quali si evinceva che i figli della coppia in disaccordo, erano in buona salute e che quindi non vi erano particolari controindicazioni alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19
- la manifestazione di volontà (dei minori stessi) di sottoporsi al vaccino, espressa in udienza, dinnanzi al giudice
Orbene, alla luce delle superiori riflessioni, il Tribunale di Parma ha ritenuto che nel caso specifico, i benefici che potevano derivare dalla somministrazione del vaccino fossero superiori ai rischi, in quanto il vaccino ai due minorenni avrebbe :
- consentito la salvaguardia della salute dei due adolescenti
- contribuito a limitare la diffusione del virus all’interno dei plessi scolastici e più in generale nell'ottica della salute pubblica
- ottenuto una sicura riduzione della circolazione del virus, soprattutto in quelle le fasce di età, in cui la stessa è più elevata a motivo della maggiore socializzazione.