La Legge 8 marzo 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 67) ha attribuito al Governo una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e correttive della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza.
L’articolo 1, di tale legge, dispone che il Governo entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi (D.lgs. n.14 del 12/01/2019) emanato in attuazione della Legge delega n.155 del 19/10/2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. Poiché la legge n. 155/2017 non aveva previsto la possibilità di introdurre decreti correttivi o integrativi, il legislatore ha ritenuto opportuno, invece, di poter intervenire su tale materia, considerando il notevole impatto che la riforma organica della disciplina dell’insolvenza e della crisi d’impresa ha su tutto il sistema imprenditoriale. E’ chiaro, però, che tutte le eventuali modificazioni o integrazioni al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, dovranno sempre rispettare i principi generali e i criteri direttivi sanciti dalla Legge 155/2019 quali :
- l’eliminazione del concetto di “fallimento” e l’accezione di “fallito” sostituiti con l’espressione “liquidazione giudiziale” (mantenendo comunque la procedura, le medesime caratteristiche essenziali di quella fallimentare) ;
- l’introduzione, in base anche alla scienza aziendalistica, del concetto di “stato di crisi” inteso come probabilità di insolvenza futura;
- il ricorso ad un solo modello di giudizio più celere, per accertare lo stato di crisi o di insolvenza del debitore ;
- l’adozione, per accertare la competenza territoriale, di quello che l’ordinamento dell’Unione Europea definisce il “centro degli interessi principale del debitore”;
- l'introduzione di procedure, non giudiziali, di allerta e di composizione assistita della crisi, dirette a far emergere anticipatamente la crisi e a favorire lo svolgimento di trattative tra creditori e debitore ;
- il favorire gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria e relativi effetti ;
- il riassetto della disciplina dei gruppi d’impresa, delle procedure di liquidazione giudiziale, della procedura di concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa e della liberazione del debitore dai debiti ;
- le modifiche alla normativa sui privilegi e sulle garanzie non possessorie, sulla crisi da sovraindebitamento, sulle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, sui rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali ;
- le modifiche al Codice Civile con riferimento alla parte riguardante le imprese.
Considerando che le eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere apportate entro due anni dall’ultimo decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 155/2017, il nuovo Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza entrerà in vigore non prima del 2022, ma comunque, prima di allora, il legislatore potrà intervenire laddove si presenteranno problematiche relative alla sua applicazione. Tuttavia l’art. 389, comma 2 del D.lgs.n.14/2019 elenca alcune disposizioni entrate in vigore già dal mese di marzo 2019 che riguardano :
- la competenza per materia riconosciuta al Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principale;
- le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350);
- la costituzione di un albo dei soggetti, in forma associata o societaria, che svolgono le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (art. 356; art. 357), per incarico del Tribunale;
- la creazione di una area web riservata per le notificazioni relative alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 359);
- la certificazione dei debiti contributivi, dei premi assicurativi, dei debiti tributari (art. 363; art. 364);
- la modifica all'art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia, in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
- le modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli assetti organizzativi dell’impresa (art. 375), gli assetti organizzativi societari (art. 377), la responsabilità degli amministratori (art. 378), la nomina degli organi di controllo (art. 379);
- le modifiche agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, aventi ad oggetto le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (art. 385, art. 386, art. 387 ed art. 388).
Pertanto il nuovo "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza", emanato in attuazione della Legge Delega n. 155/2017 andrà a sostituire la Legge Fallimentare, infatti, questo testo unico diretto ad una riforma in materia d’insolvenza e di procedure concorsuali, riunisce tutta la normativa fallimentare inclusa la “composizione delle crisi da sovraindebitamento”, lasciando fuori soltanto l’amministrazione straordinaria e le disposizioni penali fallimentari.
La Riforma mira a far emergere tempestivamente la crisi in modo da poter intervenire prima che si manifesti l’insolvenza, riuscendo così a conservare l’attività d’impresa e i suoi valori aziendali. Infatti, già il superamento, visto in precedenza, di termini quali “fallito” (da fugitivus) e “fallimento”, denota da parte del Legislatore un cambio di tendenza : l’insolvenza non necessariamente sintomo di incapacità imprenditoriale, ma elemento contingente della vita dell’impresa.
Tra le novità introdotte dal sopracitato Codice troviamo :
- la “procedura di allerta”, che si basa su un duplice sistema di segnalazioni, spettante sia agli organi interni di controllo che alle amministrazioni previdenziali e finanziarie, i quali, in presenza di fondati indizi di crisi dell’impresa, hanno l’obbligo di darne segnalazione all’imprenditore e poi all’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), che ha il compito di gestire la fase di allerta e il relativo procedimento.
- l’accordo c.d. agevolato, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale, prevedendo la sottoscrizione con i creditori che rappresentano almeno il 30% (e non più il 60%) dei crediti complessivi e ampliando così l'ipotesi di cram down ai creditori non finanziari, inserisce una importante modifica nella transazione fiscale : ovvero consentire ai Tribunali di omologare l'accordo anche senza l'adesione del Fisco.
- un ridimensionamento, nel concordato preventivo, dell'ipotesi liquidatoria che viene infatti circoscritta alla sola soddisfazione dei creditori chirografari, novità che comporta un miglioramento - di almeno il 10% -,dell’ipotesi di liquidazione prevista per la liquidazione giudiziale e un espresso riconoscimento della continuità aziendale "in forma indiretta", attraverso il mantenimento di un numero di lavoratori non inferiore alla metà della media di quelli in forza nei due esercizi precedenti.
Nell’ambito delle Società, la Riforma si rivolge all'assetto organizzativo delle società a responsabilità limitata (s.r.l.) :
a. estendendo l'obbligo di nomina degli organi di controllo,
b. introducendo una presunzione juris tantum di quantificazione del danno nell'ambito delle azioni di responsabilità contro gli amministratori.