DIRITTO DEL LAVORO

CAUSA DI SERVIZIO

Per “causa di servizio” si intende il riconoscimento della dipendenza dal “servizio”, ovvero a causa del lavoro prestato dai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e dagli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate e simili (Diritto Militare) di lesioni fisiche  o infermità

Dal riconoscimento della “causa di servizio” derivano alcuni benefici quali:

  • assenze per infortunio o malattia
  • incremento dello stipendio pari al 2,5% o all’1,25% a seconda della categoria di invalidità
  • equo indennizzo: ovvero una somma di denaro, corrisposta dall’Amministrazione (una tantum) per la perdita dell’integrità fisica, che viene riconosciuta dietro presentazione di domanda contestuale a quella della causa di servizio;
  • diritto alla pensione privilegiata per il pubblico dipendente cui sia stata riconosciuta inabilità assoluta o permanente per lesioni a causa di servizio.

 

L’istanza per il riconoscimento della causa di servizio deve essere presentata dal dipendente entro e non oltre il termine di 6 mesi dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso o si è venuti a conoscenza dell’infermità.

INVALIDITA’ CIVILE E
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Il riconoscimento dell’ invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento da parte dell’INPS, prevede una serie di accertamenti sanitari volti a verificare l’esistenza e la valutazione dei requisiti di handicap, cecità e sordità esistenti in colui che presenta la relativa domanda. 

Per invalidità civile  (così definita perchè non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro) si intende una riduzione della capacità lavorativa misurata in percentuale : più è alta la percentuale di invalidità e più sarà ridotta la capacità di lavorare. 

All’invalido civile sono riconosciute alcune agevolazioni: prestazioni protesiche e ortopediche, iscrizione al collocamento mirato, congedo straordinario per cure, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale, assegno mensile di assistenza e, nel caso di invalidità pari al 100%, pensione d’inabilità. 

L’indennità di accompagnamento invece,  presuppone il riconoscimento dell’invalidità civile totale e ha lo scopo di sostenere economicamente la persona affetta da grave patologia a prescindere dal reddito.

INVALIDITA’ E INABILITA’ LAVORATIVA

Il nostro ordinamento prevede misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti privati, autonomi o parasubordinati erogate dall’INPS ed erogate dall’INPDAP nel caso di lavoratori dipendenti pubblici. Si tratta di trattamenti pensionistici che intervengono per quelle patologie, infermità o affezioni derivanti dall’assunzione al lavoro o che si aggravano durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’INPS per i suoi iscritti prevede :

  • l’assegno ordinario di invalidità lavorativa per i lavoratori affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica, che comporti una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore - al quale verrà riconosciuto per 3 anni l’assegno ordinario che, dopo il terzo riconoscimento, potrà diventare definitivo
  • la pensione di inabilità lavorativa per i lavoratori affetti da una infermità o una patologia causa di permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, anche se  preesistenti al momento dell’assunzione. Tuttavia la pensione potrebbe essere revocata qualora venisse accertato il recupero della capacità lavorativa.

L’INPDAP per i suoi iscritti prevede:

  • la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa per i pubblici dipendenti ai quali sia stata accertata una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio;
  • la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro per i  dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità derivante da infermità fisiche o mentali che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Condizione, questa, meno invalidante di quella prevista per la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
  • trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte che consentono di ottenere il “prepensionamento” a quei dipendenti pubblici che  abbiano un’infermità permanente, fisica o mentale che incida sulle mansioni lavorative loro assegnate.
Divider
Avv. Stefania Zarba Meli

Via Rocca Sinibalda 10 - 00199 Roma Tel. 06 86213991 | Tel. e Fax 06 86217288 | Mobile 348 70 61 388 mail :Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Copyright 2015 Studio Legale Stefania Zarba Meli | Tutti i diritti riservati | P.IVA 07256481008
Web design: Visual.it