Il Diritto di Famiglia

SEPARAZIONE

La separazione (artt. 150 e ss. c.c.) è un rimedio con cui i coniugi sospendono gli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. I coniugi separati non hanno più il dovere di coabitazione e di fedeltà, ma continuano ad avere l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole e di assistere materialmente il coniuge economicamente più debole. Ci sono due modi per ottenere la separazione legale (cioè con valore di legge).

  1. La separazione consensuale prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi, i quali giungono ad un accordo sull'affidamento dei figli, sulla spartizione dei beni in comunione nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione. Il consenso delle parti può essere originario, se il ricorso è presentato da entrambe, successivo quando la separazione inizia su istanza di una sola parte ( cioè giudiziale) e poi diventa consensuale.
  2. La separazione giudiziale ricorre ogni volta che, i coniugi in procinto di separarsi, non riescono a trovare un accordo. Separarsi giudizialmente comporta intraprendere una vera e propria causa, mediante la quale uno solo dei coniugi o ciascuno di essi, con proprio ricorso autonomo, chiedono al Giudice di emettere una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, avendo cessato la convivenza.

Non è regolamentata dalla legge la separazione di fatto, con cui si intende l’interruzione della convivenza coniugale voluta ed attuata dalle parti in via di fatto, non per cause indipendenti dalla loro volontà quali la lontananza per motivi di lavoro  o la degenza in ospedale, ma per un accordo informale tra coniugi o per il rifiuto di uno dei due a proseguire la vita in comune o anche solo perché moglie e marito si disinteressano l’una dell’altro.
Poiché la separazione di fatto non produce conseguenze giuridiche automatiche ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza.

Il caso più comune di separazione di fatto è quello che un tempo prevedeva un vero e proprio reato : “l’abbandono del tetto coniugale” (derubricato da tempo, ma comunque circostanza valutata negativamente dal Giudice, a meno che non vi siano dei reali motivi che hanno reso necessario ed inderogabile l’allontanamento) da parte di almeno uno dei coniugi che va a vivere in un’altra dimora, in presenza o meno di un nuovo compagno.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico assunto dal Giudice, ma che può derivare anche da accordi liberamente sottoscritti tra coniugi, in sede di separazione e qualora ricorrano determinati presupposti, consistente nel  versamento periodico di una somma di denaro - suscettibile di revisione nel tempo - da parte di uno dei coniugi all’altro economicamente più debole o ai figli - qualora vi siano -,  per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

L’assegno da corrispondere è periodico generalmente con cadenza mensile e può consistere in una somma di denaro unica oppure in voci di spesa  quali il canone di affitto o le spese di condominio. L’assegno di mantenimento non spetta al coniuge al quale sia stata riconosciuta la responsabilità della separazione, a questo viene riconosciuto solo il diritto agli alimenti, a ricevere cioè periodicamente una somma di denaro limitata a quanto necessario per il suo sostentamento. Il nostro ordinamento prevede la possibilità per il coniuge separato in stato di bisogno, di ottenere dallo Stato, attraverso l’apposito Fondo di solidarietà, un’anticipazione di quanto dovuto dall’altro coniuge a titolo di mantenimento.

DIVORZIO

Il divorzio, introdotto in Italia con la legge 898/1970,  è l'istituto giuridico che consente lo scioglimento, se celebrato con rito civile, o la cessazione, se celebrato con rito concordatario, degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita.

Come la separazione, anche il divorzio può seguire due percorsi alternativi, secondo che vi sia o meno l’accordo tra coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c'è il consenso delle parti su tutte le condizioni da adottare, infatti in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
  • divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni ed in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

La causa principale che porta al divorzio   è la separazione legale protratta ininterrottamente per un periodo di tempo di 6 mesi, che diventano 12, in caso di separazione  giudiziale. Pertanto il divorzio può essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
  • in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.

Con il divorzio si perde lo status di coniuge, la donna perde il cognome del marito e si possono contrarre nuove nozze. Inoltre vengono meno i diritti e gli obblighi derivanti dal matrimonio, cessa la destinazione del fondo patrimoniale e la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare.

DIVORZIO BREVE

La “legge sul divorzio breve” n.55/2015 ha introdotto due importanti novità: 

1. ha ridotto da 3 ad 1 anno ulteriormente riducibile a 6 mesi,nei casi di separazione consensuale, il tempo che deve trascorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice e la proposta della domanda di divorzio;

2. ha stabilito che la comunione legale tra coniugi può sciogliersi anche quando il giudice autorizzi i coniugi a vivere separatamente oppure al momento della firma del verbale di separazione consensuale, purchè omologato.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il Decreto legge 132/2014, ha introdotto la possibilità,  per le coppie che vogliono separarsi consensualmente, oppure divorziare congiuntamente (o modificare le condizioni di separazione o divorzio) di farlo anche senza rivolgersi al giudice, ma scegliendo la negoziazione assistita. Essa costituisce un istituto per la risoluzione in tempi brevi delle controversie di separazione e divorzio consensuale, mediante la stipula di un contratto con cui i coniugi si impegnano a risolvere la questione bonariamente avvalendosi dell’assistenza di un avvocato (uno per ciascuno). Con la negoziazione assistita le parti possono ottenere velocemente il divorzio e regolare le trasmissioni patrimoniali anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti bisognosi di tutela.

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

L' annullamento del matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito, infatti può essere dichiarato nullo solo il matrimonio che non sia mai stato valido.  Con l’annullamento è come se le nozze non fossero mai state celebrate di conseguenza si torna ad essere nubili o celibi. 

Possono essere celebrati tre tipi di matrimonio :

  1. Civile, celebrato in Comune e che ha tutti gli effetti stabiliti dalla legge;
  2. Religioso, celebrato in chiesa secondo il diritto canonico;
  3. Concordatario, celebrato in chiesa, ma che ha effetti anche civili.

Sono causa di annullamento del matrimonio civile :

  • impedimenti (ex artt. 84-89 c.c.), quando il matrimonio è stato celebrato non rispettando forma e sostanza previste dalla legge;
  • violenza o timore (art.122 c.c.), quando uno o entrambe le parti sono state costrette a sposarsi sotto minaccia;
  • errore (art. 122 c.c.), quando le parti ignoravano fatti gravi tassativamente specificati dalla legge: malattie psichiche o fisiche importanti, condanne penali, prostituzione, gravidanza causata da persona diversa dal coniuge;
  • simulazione (art. 123 c.c.), quando i due coniugi hanno finto di sposarsi.

 Tuttavia l’annullamento, nella maggior parte dei casi, non potrà essere richiesto dai coniugi che abbiano convissuto per 1 anno.

Nel caso di matrimonio religioso(concordatario), la richiesta di nullità deve essere presentata presso il Tribunale Ecclesiastico che deve verificare l’esistenza di impedimenti quali:

  • impotenza sessuale assoluta (can. 1084);
  • precedente matrimonio non annullato (can. 1085);
  • voto di castità per ordine sacro o voto pubblico (cann.1087-1088);
  • differenza di credo religioso (can. 1086);
  • ratto (rapimento) a scopo matrimonio (can. 1089);
  • crimine (can. 1090);
  • consanguineità o affinità o parentela (cann. 1091 – 1092 – 1094);
  • opposizione alla procreazione;
  • matrimonio non consumato sessualmente (can. 1142; cann. 1697-1706).

Ci sono poi altre cause di nullità previste anche per il matrimonio canonico : 

  • incapacità psichica (can. 1095):
  • simulazione;
  • violenza fisica o minaccia (can. 1103);
  • errore sulla persona (can. 1097).

Non potranno chiedere l’annullamento i coniugi che hanno convissuto per almeno 3 anni.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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