Locazioni uso abitativo, si può sospendere o ridurre il canone per l’emergenza COVID 19 ?

Come è noto le misure assunte per contenere il diffondersi del COVID 19, hanno generato un serio problema economico diffusosi nei vari strati della popolazione.

Di conseguenza tutti coloro che hanno assunto obbligazioni, si trovano in difficoltà nell’onorare i pagamenti, come ad esempio gli inquilini di appartamenti presi in locazione, alcuni dei quali, di questi tempi non hanno risorse per pagare il canone mensile e quindi si sono chiesti se a seguito di tale crisi economica, siano legittimati a sospendere il pagamento del citato canone oppure a ridurlo. Ebbene purtroppo dobbiamo rispondere a detta domanda in modo negativo. Ciò perché i conduttori non possono né chiedere l’applicazione dell’art. 1256 c.c. (impossibilità sopravvenuta), né dell’art.1467 (eccessiva onerosità). Nel primo caso perché i provvedimenti governativi  adottati sino ad oggi, non hanno minimamente riguardato gli immobili adibiti ad abitazione, pertanto non si ravvisano circostanze idonee a rendere impossibile la corresponsione del canone, anche perché il bene è nella completa disponibilità dell’inquilino che può utilizzarlo (al contrario di quanto accade per gli esercizi commerciali). Nella seconda ipotesi perché il conduttore non sarebbe in grado di fornire la prova del fatto che l’evento sopravvenuto abbiadeterminato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti  e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili”, poiché il versare in uno stato di difficoltà economica, non è ritenuto prova sufficiente per invocare l’applicazione della norma.

Ciò posto si ritiene che al momento l’unica soluzione possibile, sia quella di tentare di reperire un accordo con il proprietario dell’immobile, volto alla riduzione del canone. Se detto accordo andrà in porto, dovrà essere registrato on line (tramite semplice e mail da inviarsi presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate) entro 30 giorni dalla stipula del medesimo, al fine di consentire al proprietario dell’immobile di ridurre le imposte da versare. Per procedere alla registrazione (che andrà effettuata presso il medesimo Ufficio ove il contratto era già stato registrato, Ufficio reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) si dovrà compilare il Modello n. 69 - disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate – nel quale dovranno indicarsi tutti i dati del contratto, i codici di registrazione ed allegare il nuovo accordo. L’originale dell’atto andrà depositato al termine dell’emergenza COVID 19. Sull’accordo dovranno essere ripetuti i dati dei due contraenti, riportati sia l’importo del canone di locazione inizialmente pattuito che ridotto oggetto dell’accordo, ed il numero delle mensilità nel corso delle quali il conduttore pagherà il minor canone (ciò al fine di evitare una nuova comunicazione alla Agenzia delle Entrate che inserirà nei propri data base il periodo relativo alla riduzione), poi apporre data e firma.

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Avv. Stefania Zarba Meli

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