Diritto tributario

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Per contenzioso tributario s’intende un processo che ha per oggetto una controversia tra il contribuente – ovvero colui che con il pagamento delle tasse “deve” contribuire al finanziamento delle casse dello Stato -, ovvero il Fisco e l'insieme delle strutture amministrative che si occupano della gestione delle entrate di uno Stato. 

In Italia il processo Tributario è regolato dal Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il quale, all'articolo 1, comma 2, recita: ”i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”. 

Quando il contribuente ritiene infondato o illegittimo un atto (una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o di liquidazione…) emesso nei suoi confronti, può presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria per chiederne l’annullamento parziale o totale. Infatti le Commissioni Tributarie hanno potere decisionale su tutte le controversie in materia di tributi di ogni genere e specie (anche di natura catastale quali quelli concernenti il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale) e sulle controversie relative all’imposta o al canone comunale, sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. 

Per  le controversie tributarie ci sono tre gradi di giudizio :

  • il primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente;
  • il secondo grado è  l’appello, quando vengono impugnate le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali davanti alla Commissione Tributaria Regionale. 
  • contro le sentenze di quest’ultima è poi possibile ricorrere alla Corte di Cassazione. 

Intraprendere un processo tributario, spesso comporta costi aggiuntivi determinati dall’obbligo di farsi assistere da un avvocato per le cause di importo superiore ad €. 3.000,00 e dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza. Se le controversie non superano il valore di €. 20.000,00, invece, il ricorso produrrà anche gli effetti del reclamo e come tale una rideterminazione degli importi dovuti. 

Il procedimento tributario ha inizio con la proposizione dinnanzi alla Commissione Provinciale competente, di un ricorso che deve essere notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto stesso (avviso di accertamento, oppure avviso di iscrizione ipotecaria, ecc.)  da parte del contribuente, attraverso: 

  • consegna diretta
  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, allegando all’atto di costituzione la nota di iscrizione a ruolo del ricorso nel relativo Registro Generale. Il ricorso comporta il versamento (provvisorio o parziale), della somma richiesta dall’atto impugnato che poi in caso di accoglimento verrà rimborsata d’Ufficio per la parte eccedente e comunque l’art. 70 del Decreto n. 546/1992 prevede che il contribuente, in caso di mancato rimborso, possa agire nei confronti della competente Commissione Tributaria Provinciale o Regionale.

E’ noto che il processo tributario si riferisce a materia assai “delicata”, in quanto esso prevede l’impugnazione da parte del contribuente degli atti emanati dall’Amministrazione finanziaria, la quale, però, ha il potere di emettere atti vincolanti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, se questi non vengano tempestivamente impugnati dal loro destinatario. Pertanto è  più che mai auspicabile, necessaria ed urgente una riforma della giustizia tributaria al fine di : 

  • rendere il Giudice tributario, in quanto organo “speciale”, ora dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - e totalmente sottoposto ai tre principi di imparzialità, terzietà e indipendenza sanciti dal 2° comma dell’articolo 111 della nostra Costituzione -, in un giudice a tempo pieno, ben preparato  e con un trattamento economico congruo alle sue funzioni. In tale direzione si muove il Disegno di Legge n. 243/2018 “Ordinamento della giurisdizione tributaria”, presentato dal Senatore Luigi Vitali. Esso, infatti, prevede una Magistratura tributaria autonoma rispetto a quella ordinaria, amministrativa e contabile, all’interno della quale l’organizzazione e la gestione dei giudici dipenderà dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non più dal MEF, che costituisce, come abbiamo visto, una delle parti dello stesso processo tributario. 

Il citato Disegno di legge prevede inoltre, “la creazione di Tribunali tributari (di 1° grado) e di Corti di Appello Tributarie (di 2° grado) che andrebbero a sostituire rispettivamente le vigenti Commissioni Tributari Provinciali e Regionali”, e “Nella nuova architettura della Giustizia Tributaria ci sarebbe anche una Sezione Tributaria della Cassazione con 5 sotto-sezioni, atteso il notevole contenzioso pendente nella Suprema Corte di Cassazione”. Esso prevede anche un’equiparazione del processo tributario a quello civile, Giudici a tempo pieno, professionalmente competenti, che possano godere di un compenso economico dignitoso, un Giudice unico per controversie al disotto di una certa cifra, l’introduzione di prove testimoniali, di contraddittorio, della parità degli strumenti a disposizione, della terzietà dei giudici… solo per citare alcune delle novità previste da tale riforma che dovrebbe essere mossa anche da un altro importante obiettivo :

  • emettere un provvedimento legislativo che, non solo, completi la revisione delle regole di diritto procedurale e sostanziale, ma che effettui anche una generale definizione delle liti fiscali pendenti per favorire una linea di ripartenza delle relazioni tra Fisco e contribuente.  Tale materia è disciplinata dal Disegno di legge n. 244/2018 dello stesso Senatore Luigi Vitali sulla “definizione agevolata delle liti fiscali pendenti” la cosiddetta pace fiscale. Quest’ultima costituisce un progetto ampio e articolato che prevede quattro diverse opzioni di chiusura dei debiti e delle cartelle :

 

  1. saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro. Tuttavia, questa agevolazione riguarda soltanto le persone fisiche e alcuni tipi di debiti

 

  1. rottamazione ter delle cartelle che, rispetto alle due che l’hanno preceduta, contempla la possibilità di versare le somme dovute a rate per un lasso di tempo più lungo

 

  1. definizione agevolata delle liti tributarie pendenti e cioè la possibilità di chiusura delle liti pendenti aventi come controparte l’Agenzia delle Entrate

 

  1. Stralcio totale mini-cartelle fino a 1.000,00 euro che prevede, non la rottamazione come nelle tre precedenti opzioni, ma un vero e proprio condono per i debiti non superiori a 1.000,00 euro.

Una riforma strutturale della giurisdizione tributaria presuppone, inevitabilmente, l’azzeramento di quasi mezzo milione di liti che coinvolgono circa 21 milioni di contribuenti. Infatti obiettivo di questa pacificazione fiscale è quello di definire  “bonariamente” i rapporti delle liti tributarie partendo dall’accesso della Guardia di Finanza fino ad arrivare all’ultimo grado di giudizio del processo tributario e poi da lì giungere all’inevitabile riforma strutturale del processo tributario.  

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Avv. Stefania Zarba Meli

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