Diritto Penale

SEXTORTION

Il neologismo inglese sextortion, dall’unione di “sex”(sesso) ed “extortion” (estorsione) indica una modalità, ormai diffusissima, di estorsione mediante immagini o filmati in cui la vittima è nuda oppure compie atti di natura sessuale. Si tratta di un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. Negli ultimi tempi, “segnati” dal lockdown, l’aumento del tempo trascorso in rete, ha fatto crescere questo fenomeno in maniera esponenziale: in Italia si contano circa 1000 casi all’anno! Tale dato è molto preoccupante se si considera che spesso le vittime, vedono nel suicidio l’unica via di scampo. 

Questo reato può manifestarsi:

  • in una forma prettamente domestica, se ha per protagoniste coppie che si separano, quando cioè uno dei due “viralizza” sul web immagini intime dell’ex (vittima);
  • in una forma internazionale finalizzata al profitto, in questo caso tra le parti non esiste alcun legame e i ricattatori si trovano quasi sempre all’estero (Asia o Africa).

L’inizio avviene nel mondo dei social, attraverso una richiesta di amicizia tra la vittima e il cyber criminale, che si crea un profilo falso avvalendosi di foto di uomini o donne affascinanti. Quindi,  l’adescatore  instaura un rapporto di conoscenza/fiducia con la sua vittima, che spesso sfocia in un vero e proprio legame sentimentale. La vittima “innamorata”, credendo di essere corrisposta, accetta di inviare immagini sexy di sé, al suo “carnefice”, che le utilizzerà, invece, per estorcerle denaro (via money transfer, e sempre più spesso, anche in Bitcoin) minacciandola di diffondere in rete le sue immagini compromettenti. 

Tra i casi più noti di sextortion troviamo quello dell’hacker messicano Luis Mjangos, arrestato nel settembre del 2011(poco più che trentenne) con l’accusa di aver spiato i computer di circa 230 tra donne e ragazzine, rubando loro foto ed informazioni intime, con cui poi le ricattava. 

In considerazione della sua recente comparsa, il nostro ordinamento ancora non è giunto ad una definizione legale di sextortion, né tantomeno ad una specifica legislazione in merito, tuttavia nel caso di condotte di questo genere, sono applicabili diverse fattispecie normative quali:

  • l’articolo 494 c.p. “Sostituzione di persona”;
  • l’art. 615 ter c.p.  Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”;
  • l’art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”.

Un ruolo preminente di applicazione, merita l’articolo 629 del nostro codice penale che disciplina l’estorsione, il quale recita: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000”. Infatti il reato in esame, configura proprio la minaccia rivolta a provocare una costrizione psichica, nella vittima per ottenere un ingiusto profitto a “spese” della stessa. 

Secondo la giurisprudenza prevalente, non può configurarsi il reato di estorsione quando il danno procurato alla vittima non è di natura patrimoniale, in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 34128/2006. Nella pronuncia in esame, la Corte, in mancanza di un danno patrimoniale, ha escluso l’estorsione ex art. 629 c.p. riconoscendo, invece, il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., da parte del soggetto che aveva spedito alla vittima, una lettera contenente la minaccia di diffondere un fotomontaggio che la ritraeva in pose oscene all’interno di riviste pornografiche, qualora non gli avesse consegnato videocassette contenenti suoi filmati hard.

 

Fonti:

Officeadvice.it (20/03/2021)

www.devita.law (16/07/2020)

Rivista “Informatica e Diritto” (2017)

Cassazione n.34128/2006

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Avv. Stefania Zarba Meli

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